Sentenza n.120 - deposito 26 2010

Energia


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 4, 5, comma 7, 19, comma 2 e 20, comma 2, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 4, comma 4, prevede che non sono soggetti ad autorizzazione né a denuncia gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, né la sostituzione di loro componenti e le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate.



 



Motivi di censura

La disposizione considera ipotesi di manutenzione ordinaria la variazione del percorso di un elettrodotto che, invece, implicando una modificazione progettuale, costituisce intervento di manutenzione straordinaria.



 



Decisione della Corte

Questione fondata

Comprendendo tra gli interventi di manutenzione ordinaria le varianti di tracciato degli impianti elettrici esistenti, la disposizione regionale le sottrae alla valutazione d'impatto ambientale che attiene al valore della tutela ambientale. Tale valore rappresenta, nella disciplina statale, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone su tutto il territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale quali la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 5, comma 7, prevede che l'avviso di deposito della domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici sia pubblicato sul sito web della Regione.



 



Motivi di censura

Non è prevista la pubblicazione anche su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale e non sono incluse, tra le informazioni che devono essere contenute nell'avviso pubblico, la descrizione del progetto e dei possibili impatti ambientali.



 



Decisione della Corte

Questione non fondata

La procedura autorizzatoria di competenza regionale per i progetti relativi a linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt non coincide con la procedura di VIA: si tratta di procedimenti distinti e finalizzati alla cura di interessi differenti, anche se l'esito della VIA condiziona il merito della procedura autorizzativa. Tempi e adempimenti della valutazione di compatibilità ambientale sono disciplinati da altra legge regionale in modo sostanzialmente conforme al Codice dell'ambiente.



 



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 19, comma 2, attribuisce alle Province il compito di sottoporre a controllo i dati relativi ai valori di campo elettrico e magnetico prodotti dalle reti elettriche, comunicandoli in seguito al'ARPA Puglia.



 



Motivi di censura

La normativa statale attribuisce le competenze in materia di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale alle amministrazioni comunali e provinciali, che le esercitano tramite le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente.



 



Decisione della Corte

Questione non fondata

La disposizione regionale istituisce il Catasto informatico regionale degli elettrodotti in attuazione della l. 36/2001 che attribuisce alle Regioni compiti di realizzazione e gestione, in coordinamento con il catasto nazionale, di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale; il catasto regionale è stato istituito presso l'ARPA. La normativa regionale, in coerenza con quella statale, riafferma la titolarità provinciale del controllo sulle fonti di inquinamento elettromagnetico, e colloca presso l'ARPA il Catasto informatico degli elettrodotti: le attività dei due soggetti si inquadrano in ambiti diversi, attinenti, per la Provincia, alla responsabilità politico-istituzionale, e per l'ARPA all'espletamento di compiti tecnico-scientifici.



 



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 20, comma 2, prevede che, per gli elettrodotti aventi tensione inferiore a 150.000 VOLT, in esercizio prima della entrata in vigore della legge regionale, e per i quali non sia già stata rilasciata autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, la pubblicazione sul sito informatico della Regione di apposita domanda documentata equivalga ad autorizzazione.



 



Motivi di censura

La disposizione sottrae in via permanente un indeterminato numero di impianti alla valutazione d'impatto ambientale o comunque alla preventiva verifica di assoggettabilità previste dalla normativa statale.



 



Decisione della Corte

Questione non fondata

Presupposto di applicabilità della disposizione è che l'impianto non sia stato in precedenza autorizzato, ma la procedura per il conseguimento dell'autorizzazione non toglie, in base al vincolo esistente tra procedura autorizzatoria e sub procedimento di VIA, che quest'ultima debba comunque essere esperita, quale condizione della validità stessa dell'autorizzazione.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della l.r. Puglia 25/2008; non fondate le altre questioni.