Sentenza n.119 - deposito 26 2010

Energia


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, 4, 7, comma 1, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 1 prevede che la Giunta regionale può stabilire e approvare accordi nei quali, a compensazione di riduzioni programmate da parte di operatori industriali, sia previsto il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili.



Motivi di censura

La normativa statale vieta di subordinare l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti rinnovabili a misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province; consentendo il rilascio delle autorizzazioni previo accordo sulla compensazione ai soli operatori industriali, creerebbe una procedura che reca un vantaggio competitivo a favore di alcuni soggetti, con lesione del principio di uguaglianza e del principio di libertà di iniziativa economica.



Decisione della Corte

Questione non fondata

Per misure di compensazione si intende una monetizzazione degli effetti deteriori che l'impatto ambientale determina, per cui chi propone l'installazione di un determinato impianto si impegna ad assicurare all'ente locale cui compete l'autorizzazione determinati servizi o prestazioni.

La normativa statale vieta tassativamente l'imposizione di corrispettivo (misure di compensazione patrimoniale), mentre consente gli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

La disposizione impugnata non attiene a misure di compensazione patrimoniali a favore degli enti locali, ma si riferisce inequivocabilmente all'ambiente; non preclude neanche il rilascio di autorizzazioni ad operatori non industriali, ma stabilisce semplicemente che, se il proponente è operatore industriale, l'accordo pre-autorizzativo può prevedere una compensazione, nel senso della diminuzione delle quantità delle emissioni inquinanti delle industrie di cui l'operatore stesso è titolare.



 



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 2, commi 1 e 2, vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in numerose determinate aree.



Motivi di censura

La normativa statale dichiara di pubblica utilità e indifferibili e urgenti le opere autorizzate per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e infrastrutturali; l'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti può avvenire solo sulla base di linee guida approvate in sede di Conferenza unificata.



Decisione della Corte

Questione fondata

In assenza delle linee guida nazionali, le Regioni non possono provvedere autonomamente alle individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. L'individuazione di aree territoriali ritenute non idonee alla installazione di impianti eolici e fotovoltaici, non ottemperando alla necessità di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito in ossequio al principio di leale collaborazione, contrasta con la normativa statale.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale si riferisce ai commi 1, 2 e anche 3.

E' necessario che lo Stato assuma l'iniziativa di attivare la procedura di cooperazione prevista per l'elaborazione delle linee guida.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 3 prevede la denuncia di inizio attività per numerosi tipi di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tenendo conto della collocazione e delle loro caratteristiche.



 



Motivi di censura

L'estensione dell'ambito di applicabilità della denuncia di inizio attività contrasta con il principio fondamentale stabilito dalla normativa statale secondo il quale maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione possono essere individuati solo con decreto del ministro dello sviluppo economico.



Decisione della Corte

Questione fondata

La normativa statale prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili e le opere connesse sono soggetti all'autorizzazione unica, e che una procedura autorizzativa semplificata (DIA) sussista per gli impianti con una capacità di generazione inferiore.

Le ipotesi di applicabilità della procedura semplificata di DIA in alternativa all'autorizzazione unica rientrano nell'esercizio della legislazione di principio dello Stato in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 4 stabilisce una serie di condizioni alle quali subordina l'autorizzazione regionale alla realizzazione dell'impianto, con riferimento alla convocazione della conferenza di servizi e agli adempimenti successivi al rilascio dell'autorizzazione.



Motivi di censura

Le condizioni indicate mettono in discussione la conclusione del procedimento autorizzativo con modalità certe ed entro termini definiti.



Decisione della Corte

Questione inammissibile

La doglianza non risponde ai requisiti di chiarezza e completezza richiesti per la proposizione di una questione di legittimità costituzionale.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 7, comma 1, contiene la disciplina transitoria, prevedendo l'applicabilità delle norme regionali anche alle procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze dei servizi o non sia trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività.



Motivi di censura

Contrasto con il principio fondamentale che fissa in centottanta giorni il termine massimo per l'autorizzazione delle installazioni.



 



Decisione della Corte

Questione non fondata

Gli adempimenti previsti dalla norma (produzione di documentazione bancaria) integrano la disciplina statale; la presentazione della documentazione medesima non incide sui tempi di emissione del titolo abilitativo, comportando una verifica a posteriori.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, e 3, commi 1 e 2, della l.r. Puglia 31/2008; non fondate o inammissibili le altre questioni.