Sentenza n.112 - deposito 19 2010

Attuazione della normativa comunitaria


Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1 (Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) - Euroregione Alpi Mediterraneo)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La legge regionale disciplina la partecipazione alla costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT); l'art. 1, comma 1, prevede tra gli obiettivi il rafforzamento dei legami politici, economici, sociali e culturali; l'art. 2, comma 2, prevede che la Regione può aderire ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi del GECT.



Motivi di censura

Violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 97 Cost..



Decisione della Corte

Questione non fondata

L'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione.

L'art. 4 della legge regionale prevede espressamente che la partecipazione del GECT si deve ritenere perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Con successiva legge regionale, la Liguria ha soppresso la parola “politici” dall'art. 1, comma 1, e ha aggiunto all'art. 2, comma 2, le parole “conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT”. Le modifiche introdotte riconducono le attività del GECT alle finalità proprie della cooperazione territoriale.



 


Dichiarazione:


Dichiara non fondata la censura avverso l'intera legge; la cessazione della materia del contendere in relazione alla due specifiche censure.