Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1 (Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) - Euroregione Alpi Mediterraneo)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La legge regionale disciplina la partecipazione alla costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT); l'art. 1, comma 1, prevede tra gli obiettivi il rafforzamento dei legami politici, economici, sociali e culturali; l'art. 2, comma 2, prevede che
Motivi di censura
Violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 97 Cost..
Decisione della Corte
Questione non fondata
L'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione.
L'art. 4 della legge regionale prevede espressamente che la partecipazione del GECT si deve ritenere perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Con successiva legge regionale,
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la censura avverso l'intera legge; la cessazione della materia del contendere in relazione alla due specifiche censure.