Sentenza n.108 - deposito 19 2010


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, della legge della Regione Friuli – Venezia Giulia 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale) promosso dalla Corte d'appello di Trieste con ordinanza 1° settembre 2009


Contenuto delle disposizioni impugnate


Dopo la chiusura delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali (USL), ogni spesa accertata o riconosciuta per debiti, oneri e risarcimento danni relativa a tali gestioni fa carico ai bilanci delle aziende sanitarie regionali subentrate alle USL soppresse; viene esclusa la legittimazione passiva dell'amministrazione regionale, stante la diretta ed esclusiva responsabilità delle Aziende Sanitarie Regionali per le passività delle gestioni liquidatorie.



Motivi della ordinanza di remissione

La disposizione in base alla quale le Regioni non possono far gravare, né direttamente né indirettamente, sulle neo costituite aziende sanitarie i debiti facenti capo alle preesistenti USL costituisce principio fondamentale della legislazione nazionale, vincolante l'autonomia finanziaria regionale in materia sanitaria.



Decisione della Corte

Questione fondata

La normativa nazionale prevede che in nessun caso le Regioni possono far gravare, direttamente o indirettamente, sulle neo costituite aziende sanitarie i debiti pregressi facenti capo alle preesistenti USL, dovendo a tal fine le Regioni stesse predisporre apposite gestioni a stralcio e individuare l'Ufficio responsabile delle medesime (art. 6 l. 724/1994).

La disposizione impugnata non realizza quella impermeabilità fra patrimonio della ASL e situazione debitoria della pregressa USL tale da rispettare il vincolo normativo per il quale in nessun caso i debiti delle USL devono gravare sulle nuove ASL; il legislatore regionale non ha previsto strumenti normativi idonei a consentire alle nuove aziende sanitarie di evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali a garanzia dei creditori.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, della l.r. Friuli-Venezia Giulia 19/2006.