Sentenza n.105 - deposito 17 2010

Governo del territorio - condono


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi) promosso dal TAR Lombardia con ordinanza 20 marzo 2009


Contenuto delle disposizioni impugnate


Gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione dovuti ai fini della sanatoria sono determinati applicando le tariffe vigenti all'atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria, anziché al momento di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.



Motivi della ordinanza di rimessione

Contrasto con l'art. 117 Cost., secondo il quale la potestà legislativa regionale può essere esercitata nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato, ai quali va ricondotto anche quello che àncora la misura del contributo alle disposizioni vigenti all'entrata in vigore delle leggi di settore via via emanate, e inoltre con i principi di buon andamento e imparzialità, di uguaglianza, certezza e affidamento.



Decisione della Corte

Questione inammissibile

Il TAR non indica l'ambito materiale che sarebbe inciso dalla normativa regionale; le censure sono state formulate con riferimento ad un ordinamento giurisprudenziale non consolidato; inoltre, la scelta operata dal legislatore, di ancorare oneri e contributi alle tariffe vigenti all'atto di perfezionamento del procedimento in sanatoria, e quindi ai costi reali sostenuti, implica un bilanciamento di interessi che compete esclusivamente al legislatore medesimo.



 


Dichiarazione:


Dichiara la questione inammissibile.