Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, 18 e 20, della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009, n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 3, comma 4, prevede che i gestori delle aree sciabili attrezzate, i comuni e le Forze di Polizia, al termine della stagione sciistica annuale, devono trasmettere alla Giunta regionale l'elenco degli infortuni verificatisi.
Motivi di censura
Le Forze di Polizia sono gravate di un compito non contemplato dalla l. 363/2003, sulla sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo; le Forze di Polizia appartengono ad amministrazioni dello Stato: la disposizione invade, quindi, la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Forme di collaborazione e coordinamento tra apparati statali, regionali e di enti locali sono auspicabili, ma non possono essere disciplinati unilateralmente dalle Regioni, neanche nell'esercizio della loro potestà legislativa esclusiva.
La disposizione regionale non arreca alcun vulnus alle competenze statali, prevedendo una semplice trasmissione di dati (che comunque sono già in loro possesso) relativi agli infortuni sciistici e alla loro dinamica.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Gli artt. 18 e 20 prevedono che il controllo sulla osservanza delle disposizioni della legge regionale, oltre che di quella statale, e l'irrogazione delle relative sanzioni sono affidati a determinate Forze di vigilanza statali (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) oltre che ai corpi di polizia locali.
Motivi di censura
Sono illegittime le disposizioni regionali che attribuiscono unilateralmente compiti o funzioni aggiuntive a figure istituzionali riconducibili ad amministrazioni statali; lesione della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Le disposizioni trovano fondamento nella legge statale che attribuisce alle Forze di Polizia indicate il servizio di vigilanza e di soccorso, e quindi il controllo dell'osservanza delle disposizioni e l'irrogazione delle sanzioni. Le disposizioni regionali sono meramente riproduttive di quelle statali o costituiscono prescrizioni aggiuntive volte a garantire le sicurezza e il migliore utilizzo degli impianti. La stessa legge statale affida alle Regioni il compito di stabilire l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per una serie di precetti.
Dichiarazione:
Dichiara non fondate le questioni sollevate.