Sentenza n.101 - deposito 17 2010

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 58 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)

Contenuto delle disposizioni impugnate

Sino all'adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, i comuni competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvedono applicando la procedura transitoria di cui all'art. 159 del d.lgs. 42/2004 (comma 1); a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, i Comuni applicano, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la procedura di cui all'art. 146 d.lgs. 42/2004 (comma 2).



Motivi di censura
L'art. 159 d.lgs. 42/2004 prevede che la disciplina prevista dall'art. 146 del medesimo decreto si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che non si sono ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2009. La disposizione regionale estende l'applicazione della disciplina transitoria ben oltre l'ambito indicato dal legislatore statale, sino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale al piano paesaggistico regionale.


Decisione della Corte
Questione fondata
Il paesaggio costituisce valore primario e assoluto; la tutela apprestata dallo Stato costituisce un limite alla disciplina che Regione e Province autonome possono dettare nelle materie di loro competenza.
La disposizione non può essere ricondotta alla potestà legislativa integrativo-attuativa in materia di tutela del paesaggio, di cui allo statuto speciale di autonomia, ma determina una modifica inammissibile, in senso riduttivo, della tutela del paesaggio imposta dalla legislazione statale.


Dichiarazione:

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, della l.r. Friuli-Venezia Giulia 5/2007. nonché del comma 2 del medesimo articolo, limitatamente alle parole «a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica», e, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, comma 1, della medesima l.r. 5/2007, limitatamente alle parole «Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR».