Sentenza n.313 - deposito 21 2003


Giudizio di legittimità costituzionale su alcune norme della legge Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 istitutiva del Corpo forestale regionale e di una disposizione della l.r. 4/2002 modificativa della l.r. 2/2002.


Contenuto delle disposizioni impugnate


Gli articoli 1, comma 2, e 2, commi 1-4, disciplinano l'istituzione e le funzioni del Corpo forestale regionale; l'art. 1, commi 2 e 3, demanda alla Giunta regionale l'adozione dei regolamenti; l'art. 2, comma 5, prevede l'intervento del Corpo forestale regionale in sostituzione degli enti locali in caso di loro inerzia; l'art. 3, comma 5, prevede l'adesione degli enti locali a convenzioni quadro proposte unilateralmente dalla Regione; l'art. 4, comma 3, regola l'attribuzione della qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza al personale del Corpo forestale regionale. L'art. 1, comma 3, lettera b), della l.r. 4/2002 ha modificato l'art. 2 della l.r. 2/2002 sulle funzioni del Corpo forestale regionale.


Motivi del ricorso


Gli articoli 1, comma 2, e 2, commi 1-4, della l.r. 2/2004 violano l'art. 117, secondo comma, lettere s) e q), della Costituzione, che riservano allo Stato la competenza legislativa in materia di tutela dell'ambiente e di profilassi internazionale, e l'art. 118 della Costituzione in quanto le funzioni amministrative in quelle materie possono essere affidate solo dalla legge statale; l'art. 1, commi 2 e 3, che affida alla Giunta anziché al Consiglio l'adozione dei regolamenti, viola l'art. 6 dello Statuto della Regione Lombardia, che demanda il potere regolamentare al Consiglio; l'art. 2, comma 5, viola le garanzie riconosciute agli enti locali dagli articoli 114 e 120 della Costituzione; l'art. 3, comma 5, viola gli articoli 114 e 120 della Costituzione e il principio di leale collaborazione; l'art. 4, comma 3, contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettere h) e l), che prevedono l'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché di giurisdizione e norme processuali. La modifica introdotta dalla l.r. 4/2002 contrasta con gli stessi parametri costituzionali.


Decisione della Corte


La Corte rammenta che già con l'ordinanza 87/2002 aveva affermato che la modifica del secondo comma dell'art. 121 della Costituzione sortiva l'effetto di eliminare la riserva di competenza regolamentare del Consiglio regionale, consentendo alla Regione una diversa scelta interpretativa. Contesta che la modifica apportata all'art. 121 della Costituzione possa valere come assegnazione alla Giunta della potestà regolamentare precedentemente assegnata al Consiglio. In assenza di una disciplina costituzionale chiaramente riconoscibile, è all'autonomia statutaria regionale che occorre fare riferimento per adottare le possibili molteplici scelte organizzative (riguardo alle conseguenze del contenuto normativo o non normativo del provvedimento, v. sentenze 160/2001; 348 e 311/1990). Dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell'art. 1, che prevedono un provvedimento attuativo-organizzativo adottato con regolamento di Giunta. Inammissibili per genericità le censure mosse all'art. 1, comma 3, lettera b), della l.r. 4/2002. Incostituzionale per violazione del principio della autonomia degli enti locali quale affermato dall'art. 114, primo e secondo comma, della Costituzione, il comma 5 dell'art. 2 sull'esercizio dei poteri sostitutivi. La disposizione porta a spostare le competenze tra i diversi enti di governo, trasformando la funzione collaborativa, che sembrava desumersi da altre disposizioni, in funzione sostitutiva. Eventuali poteri sostitutivi regionali nei confronti degli enti locali, ulteriori rispetto a quelli facenti capo al Governo secondo l'art. 120 della Costituzione (v. anche art. 8 legge 131/2003), devono essere ascritti ad organi di governo dell'ente che agisce in sostituzione, quindi, nel caso di specie, ad organi della Regione, ma non ad apparati amministrativi. Inoltre, l'omissione alla quale si intende sopperire deve essere un fatto giuridicamente qualificato, non una semplice inattività: occorre un procedimento definito con legge adottata secondo l'ordine di competenze rispettivamente statali e regionali fissato dalla Costituzione, nel quale l'ente sostituito possa far valere le proprie ragioni e sia messo in condizione di ovviare all'omissione (v. p. es. l'art. 1, comma 15, legge Regione Lombardia 1/2000). Non ravvisa profili di illegittimità nell'art. 3 della l.r. 2/2002 riguardo alla stipula di convenzioni tra la Regione e le associazioni rappresentative degli enti indicati nella norma. Il procedimento partecipativo è conforme all'esigenza che le Regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa prevedano strumenti e procedure di raccordo e concertazione che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali. E' fondata la questione relativa al comma 3 dell'art. 4 della l.r. 2/2002 che prevede l'attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria a norma dell'art. 57 c.p.p. al personale del Corpo forestale regionale appartenente alla qualifiche individuate dalla Giunta regionale. Quanto alla polizia giudiziaria, lo Stato ha infatti competenza esclusiva in materia di giurisdizione penale, ai sensi della lettera l) del secondo comma dell'art. 117, mentre quanto alla polizia di sicurezza la competenza esclusiva statale si fonda sulla lettera h).


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità degli articoli 1, commi 2 e 3; 2, comma 5 (nel testo modificato dalla l.r. 4/2002) e 4, comma 3, della l.r. Lombardia 2/2002.