Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 7 della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro del disavanzo)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 4 prevede che le consulenze in essere non sono ulteriormente rinnovabili né rinegoziabili (comma 1); in previsione della loro scadenza, l'azienda sanitaria o ospedaliera può chiedere all'assessorato regionale di verificare se fra le risorse umane presenti nell'organico del personale regionale siano presenti figure professionali compatibili con le esigenze dell'azienda stessa; l'Assessorato può incaricare il personale dipendente di fornire la consulenza prevedendo la corresponsione delle remunerazioni, conformemente alle previsioni contrattuali vigenti, a carico dell'azienda richiedente o, se le professionalità richieste non sono reperibili in organico, può autorizzare l'azienda a stipulare il contratto di consulenza (comma 2).
Motivi di censura
Violazione dei principi di leale collaborazione e di coordinamento della finanza pubblica.
Decisione della Corte
Questione non fondata
1. L'esercizio della funzione legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione; l'approvazione prevista dall'Accordo può riferirsi solo ai provvedimenti amministrativi, non a quelli legislativi, adottati dalle Regioni.
2. La disposizione prevede requisiti che non sono meno rigorosi, ma anzi si aggiungono a quelli previsti dalla disciplina statale (vieta il rinnovo delle consulenze in corso; prevede la procedura di verifica della carenza all'interno dell'organico del personale; prevede l'autorizzazione dell'Assessorato di ricorrere alla consulenza).
Contenuto della disposizione censurata
L'art. 7 prevede l'obbligo per le aziende di bandire concorsi riservati per i lavoratori in servizio in modo continuativo da almeno tre anni presso strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate, licenziati e posti in mobilità a seguito di provvedimenti di revoca dell'accreditamento conseguente alla perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Motivi di censura
1. Violazione del principio di leale collaborazione.
2. Violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Violazione dei principi di buon andamento e dell'obbligo di copertura finanziaria.
Decisione della Corte
Questione non fondata
1. L'esercizio della funzione legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione; l'approvazione prevista dall'Accordo può riferirsi solo ai provvedimenti amministrativi, non a quelli legislativi, adottati dalle Regioni.
2. La regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale non rientra nella materia del coordinamento della finanza pubblica, ma dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici, quindi nella competenza residuale regionale.
Questione fondata
3. La natura comparativa e aperta delle procedura è elemento essenziale del concorso pubblico: procedure selettive che escludono o riducono irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno violano il carattere pubblico del concorso.
4. Fondata anche la censura relativa alla violazione dell'art. 81 Cost.: la disposizione, pur comportando maggiori costi per il personale, non prevede alcuna copertura finanziaria.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della l.r. Campania 16/2008; non fondate le altre questioni.