Sentenza n.70 - deposito 26 2010


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 116, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata modifica l'art. 1, comma 1, della l.r. 28/2006 (sul trattamento economico del personale preferito alle province) stabilendo che, se al lavoratore trasferito alla Provincia spetta un trattamento economico inferiore rispetto a quello goduto quando era alle dipendenze della Regione, al lavoratore stesso deve essere attribuito un assegno personale pari alla differenza tra i due trattamenti economici; l'assegno erogato ai dipendenti aventi diritto con decorrenza dal 2005 non è riassorbibile.



 



Motivi di censura

Il testo originario della disposizione modificata prevedeva che l'assegno fosse riassorbibile.



Violazione del principio di uguaglianza perché si viene a determinare una disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti pubblici, per i quali vige il principio per cui l'assegno personale erogato in casi analoghi è riassorbibile; violazione dell'art. 81 Cost., perché la norma non indica i mezzi finanziari con i quali si sosterranno i maggiori oneri che essa prevede.



Decisione della Corte



Questione fondata



Le leggi istitutive di spesa, anche quelle regionali, devono indicare esplicitamente il mezzo di copertura finanziaria. Qualsiasi incremento retributivo si aggiunge integralmente all'assegno personale: il legislatore avrebbe dovuto quantificare l'aggravio di spesa derivante dalla disposizione legislativa e provvedere alla sua copertura.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 116, della l.r. Abruzzo 16/2008.