Giudizi incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 12 e dell'art. 12, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, lettera e), della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa – phone center) promossi dal TAR Veneto con due ordinanze del 23 febbraio 2009
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 12 prescrive l'obbligo di conseguire l'autorizzazione comunale, nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 9 della stessa legge, anche per i titolari di centri di telefonia in sede fissa che già esercitano attività di cessione al pubblico di servizi telefonici alla data di entrata in vigore della legge regionale.
Motivi di censura
Violazione dell'art. 117 Cost.: la disposizione regionale che prevede un autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività di telefonia in sede fissa contrasta con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale.
Decisione della Corte
Questione fondata
L'introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un autonomo procedimento autorizzatorio ulteriore per lo svolgimento dell'attività dei centri di telefonia risulta in contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale (350/2008).
Contenuto della disposizione impugnata
In base al combinato degli artt. 12, comma 4, e 2, comma 2, lettera e), è vietato lo svolgimento di attività commerciali non accessorie a quella di telefonia, tra le quali quella di trasferimento di denaro all'estero (c.d. money transfer).
Motivi di censura
Restrizione ingiustificata del principio costituzionale di libera iniziativa economica, nonché degli artt. 3 e 97 Cost., trattandosi di disciplina retroattiva che frustra le aspettative dei titolari e dei gestori dei centri di telefonia in sede fissa già attivi, di poter svolgere, e continuare a svolgere, anche altre attività e non solo le attività accessorie alla telefonia.
Decisione della Corte
Questione fondata
Tutte le disposizioni contenute nella legge operano in via accessoria e strumentale rispetto al fulcro dell'intera disciplina, costituito dal regime autorizzatorio cui è subordinato lo svolgimento dell'attività di telefonia in sede fissa.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 e dell'intero testo della l.r. Veneto 32/2007.