Sentenza n.68 - deposito 26 2010

Statuti Regionali - prorogatio


Giudizi principali di legittimità costituzionale degli artt. 5, 24, commi da 1 a 4, 25, commi 1, 3, 5 e 7 e 26, della legge della Regione Abruzzo 24 novembre 2008, n. 17 (Norme regionali contenenti l'attuazione della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale) e degli artt. 1, commi 3 e 6, e 2 della legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2. Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina) Premessa Entrambe le leggi impugnate sono state approvate successivamente allo scioglimento del Consiglio, e dunque in regime di prorogatio.


Contenuto delle disposizioni impugnate


La l.r. 17/2008 reca norme contenenti l'attuazione della parte terza del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale, specificamente sulla difesa del suolo e sulla lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche) e norme in materia di personale.



Motivi di censura

Lo statuto regionale ha introdotto l'istituto della prorogatio, quale sopravvivenza temporanea di limitati poteri in sostituzione dei titolari per i quali si è verificata la cessazione del mandato; terminata la legislatura, i Consigli regionali dispongono di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza; violazione degli artt. 121 e 126 Cost., in quanto viene ridotta la portata degli effetti dello scioglimento del Consiglio.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 5 della l.r. 17/2008 disciplina i limiti e gli indirizzi tecnici per lo scarico di acque reflue urbane, domestiche e assimilabili alle domestiche.



 



Motivi di censura

Contrasto con la normativa nazionale, in quanto non sono fissati i valori limite di emissione cui devono attenersi gli scarichi di acque reflue urbani e industriali.



 



Contenuto delle disposizioni impugnate

Gli artt. 24, commi da 1 a 4, 25, commi 1, 3, 5 e 7 e 26, della l.r. 17/2008 vertono in materia di personale.



 



Motivi di censura

Il Presidente del Consiglio ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, attesa la sopravvenuta abrogazione delle disposizioni censurate ad opera della l.r. 2/2009.



Contenuto delle disposizioni censurate

La l.r. 14/2008 reca modifiche e integrazioni alla l.r. 2/2008.



 



Motivi di censura

Violazione dei principi generali in tema di prorogatio (v. sopra)



Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 1, comma 3, della l.r. 14/2008 vieta l'insediamento di industrie che svolgono attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi su aree destinate a determinate coltivazioni e produzioni, nonché sulle aree ad esse limitrofe.



 



Motivi di censura

Secondo la normativa statale, il rilascio della concessione è di competenza statale, sia pure d'intesa con la Regione, mentre l'attività di prospezione degli idrocarburi è libera, ma alle condizioni stabilite dalla normativa statale. Violazione anche dei principi comunitari di libertà di circolazione delle persone e di stabilimento.



 



Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 1, comma 6, della l.r. 14/2008 estende il divieto di cui al comma 3 agli interventi già assentiti fino all'entrata in vigore del piano di settore, e previa approvazione del Consiglio regionale.



 



Motivi di censura

Contrasto con la competenza ministeriale in tema di rilascio dei titoli minerari e, inoltre, dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento dei titolari di autorizzazione.



 



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 2 della l.r. 14/2008 prevede il potere dei concessionari o delle stazioni appaltanti di rideterminare la funzionalità dei programmi di metanizzazione regionale, assistiti da finanziamenti ai sensi di precedenti leggi regionali, in deroga a queste e operando riduzioni di lavori o opere sui piani originariamente approvati.



Motivi di censura

Contrasto con i principi della politica energetica nazionale.



Decisione della Corte

Questioni fondate

Entrambe le leggi regionali sono state approvate dopo lo scioglimento del Consiglio e, dunque, in regime di prorogatio.

Nel periodo della prorogatio, per garantire la continuità funzionale dell'organo, i Consigli dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi statali in prorogatio. Dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, compete agli statuti disciplinare l'eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e gli eventuali limiti.

Anche se non prevede alcun limite ai poteri esercitabili dal Consiglio e dalla Giunta nel periodo successivo alla indizione delle elezioni, la disposizione statutaria non può che essere interpretata nel senso che essa facoltizza il solo esercizio delle attribuzioni relative agli atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali.

Ratio dell'istituto della prorogatio è infatti di costituire il punto di bilanciamento tra principio di rappresentatività e quella della continuità delle istituzioni.

Rimangono assorbiti tutti gli altri motivi di censura.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale delle leggi regionali Abruzzo 14/2008 e 17/2008.