Giudizi principali di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3, comma 2, della delibera legislativa della Regione Sicilia approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 25 novembre 2008 (disegno di legge n. 133, recante «Norme sulla proroga delle autorizzazioni all'esercizio di cava e sull'aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio») e della legge della Regione Campania 6 novembre 2008, n. 14 (Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive), promossi dal Commissario dello Stato per la Regione Sicilia e dal Governo
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1 della delibera della Regione Sicilia prevede che, nel caso di mancato completamento del programma di coltivazione autorizzato, le autorizzazioni all'esercizio di cava già rilasciate sono tutte prorogate di diritto per termini di durata variabili, sino al completamento del programma medesimo, a prescindere dalla estensione delle aree interessate e dall'eventuale regime vincolistico esistente sulle medesime.
Motivi di censura
La normativa comunitaria prevede, per i progetti riguardanti cave, l'assoggettamento obbligatorio a valutazione di impatto ambientale; sotto il profilo della concorrenza, sarebbero penalizzate le imprese che operano in Regioni la cui disciplina è più rigorosa; violazione anche dell'art. 9 Cost., in quanto la disciplina deroga alla procedura di VIA o di verifica di VIA previste dagli artt. 23 e 32 del d.lgs. 152/2006; pur godendo
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 3, comma 2, della delibera della Regione Sicilia fa venir meno la sanzione della esclusione, per un periodo di dieci anni, dalla possibilità di ottenere l'autorizzazione all'attività estrattiva, per coloro che abbiano svolto attività di escavazione non autorizzate, qualora ciò sia avvenuto per “sconfinamento accidentale”.
Motivi di censura
Contrasto con l'art. 97 Cost.; estrema genericità della disposizione; dubbi e disparità applicative.
Decisione della Corte
Questione fondata
Le discipline relative alla valutazione di impatto ambientale sono riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost..
Attraverso la previsione di un meccanismo legale che si limita ad introdurre una “proroga di diritto” per le autorizzazioni all'esercizio di cave rilasciate dal Distretto minerario, la delibera legislativa impugnata si sostituisce al provvedimento amministrativo di rinnovo, eludendo sia la procedura prevista normativamente, sia le garanzie sostanziali che quel procedimento mira ad assicurare.
Contenuto della disposizione impugnata
Motivi di censura
La normativa statale ammette quel tipo di rinnovi solo per i progetti che sono già stati sottoposti alla procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA.
Decisione della Corte
Questione fondata
Le discipline relative alla valutazione di impatto ambientale riguardano la tutela dell'ambiente; rientrano perciò nell'ambito della previsione di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost..
La normativa introduce una disciplina di eccezionale prorogatio destinata a surrogare ex lege e in forma automatica i controlli tipici dei procedimenti amministrativi di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione delle cave. Nessun elemento normativo garantisce che le autorizzazioni in corso di esercizio siano state, dall'origine o in sede di proroga, assoggettate a valutazione di impatto ambientale; inoltre, il perdurante regime normativo di mantenimento dello status quo cristallizza, ex lege, l'elusione dell'obbligo e con esso, attraverso il meccanismo della legge-provvedimento, il mancato rispetto della normativa, dettata in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3, comma 2, della delibera legislativa della Regione Sicilia 25 novembre 2008 e della l.r. Campania 14/2008.