Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 67, commi 9 e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promosso dalla Regione Toscana
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 67 (Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) pone a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti informazioni specifiche sulla contrattazione integrativa (comma 8, non impugnato); il ministro dell'economia, d'intesa con la Corte dei conti, integra le informazioni annualmente richieste predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse per la Corte dei conti (comma 9); la Corte dei conti utilizza le informazioni ai fini del referto sul costo del lavoro; propone, in caso di esorbitanza delle spese, vincoli correttivi a livello di comparto o di singolo ente; nel caso di accertato superamento dei vincoli, le corrispondenti clausole contrattuali sono sospese ed è obbligatorio il recupero nella sessione negoziale successiva (comma 10).
Motivi di censura
Viene attribuito alla Corte dei conti un controllo di merito non previsto dalla Costituzione, volto a sindacare le scelte dell'amministrazione regionale sull'adeguatezza delle misure definite con la contrattazione integrativa.
Decisione della Corte
I commi 8, 9 e 10 sono stati abrogati dall'art. 6 del d.lgs. 150/2009, ma in parte sostanzialmente riprodotti nel medesimo d.lgs. 150/2009.
Questione non fondata riguardo ai commi 8, 9 e 10, primo periodo.
La disposizione non introduce un nuovo controllo di merito, ma prevede una procedura che ha finalità meramente conoscitive; le informazioni chieste alle pubbliche amministrazioni sono utilizzate dalla Corte dei conti esclusivamente per il referto sul costo del lavoro.
Sono legittime le disposizioni statali che impongono alle pubbliche amministrazioni obblighi di trasmissione di dati finalizzati a consentire il funzionamento del sistema dei controlli sulla finanza di Regioni ed enti locali, riconducendole ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, con funzione regolatrice della cd finanza pubblica allargata.
Cessazione materia del contendere riguardo al comma 10, secondo periodo, che è stato abrogato e non più riproposto in successive disposizioni; il terzo periodo è stato sostituito con una norma che persegue analoghe finalità con modalità diverse che non consentono di trasferire la questione di legittimità costituzionale.
Dichiarazione:
Dichiara non fondate le questioni attinenti all'art. 67, commi 9 e 10, primo periodo; la cessazione della materia del contendere per le altre.