Giudizi incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE)», e dell'art. 1, comma 1, e dell'Allegato A della legge della Regione Veneto 14 agosto 2008, n. 13 (Stagione venatoria 2008-2009: applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), promosso dal TAR del Lazio con ordinanza del 16 ottobre 2008
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'ordinanza è stata adottata all'interno del giudizio promosso da due associazioni ambientaliste per l'annullamento di una nota con la quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome aveva preso atto e fatto propria la ripartizione tra le Regioni interessate della piccola quantità di cui all'art. 9 della dir. 79/409/CEE, ai fini del prelievo in deroga per la stagione venatoria 2008-2009.
In particolare, l'art. 4, commi 1 e 2, della l.r. Lombardia 24/2008 autorizza il prelievo in deroga per la stagione venatoria 2008-2009, stabilendo che «ricorrendone le condizioni e in assenza di altre soluzioni soddisfacenti», il regime di deroga si applica secondo quanto previsto in una tabella, riportata nel corpus dell'articolo, riguardante i carnieri massimi, l'arco temporale della stagione venatoria per le tre specie ammesse al prelievo (comma 1) e definendo il prelievo annuale complessivo consentito nella Regione (comma 2).
L'art. 1, comma 1, della l.r. Veneto 13/2008 prevede, per la stagione 2008-2009, che i prelievi in deroga si attuino rispettando i limiti e le motivazioni di cui all'allegato A, il quale comprende una tabella che prevede, analogamente all'art. 4 della l.r. Lombardia, il limite massimo di prelievo consentito in ambito regionale.
Motivi delle ordinanze di rimessione
Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, della riserva alla legislazione statale della materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema".
L'art. 4, commi 1 e 2, della l.r. Lombardia avrebbe violato anche l'art. 137, comma 3, Cost., poichè il legislatore regionale avrebbe approvato una norma in contrasto con il giudicato sostanziale formatosi a seguito della sentenza n. 250/2008, che aveva precluso alla potestà legislativa regionale di azionare il regime derogatorio attraverso leggi-provvedimento.
Decisione della Corte
Questione inammissibile
Difetta il requisito di rilevanza, non dovendo il TAR rimettente applicare la normativa sospettata di incostituzionalità.
Dichiarazione:
Dichiara la questione inammissibile.