Giudizi principali di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 01, 1, 2 e 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2009), promossi dalle Regioni Veneto e Calabria
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le disposizioni contenute nell'art. 62 (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle Regioni e degli enti locali) costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di tutelare l'unità economica della Repubblica (comma 1); a Regioni e Province autonome è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale alla scadenza (comma 2); il ministro dell'economia e delle finanze, sentite
Motivi di censura
In linea generale: mancanza dei requisiti di straordinarietà ed urgenza, in violazione degli artt. 70 e 77 Cost..
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disciplina è volta a contenere l'esposizione delle Regioni e degli altri enti territoriali a indebitamenti che possono esporre le rispettive finanze ad accollarsi oneri impropri e non prevedibili all'atto della stipulazione dei relativi contratti aventi ad oggetto i cosiddetti derivati finanziari. Sussistono le ragioni di straordinarietà e urgenza che giustificano il ricorso al decreto-legge volto a disciplinare il fenomeno e anche a vietare nell'immediato il ricorso a quegli strumenti finanziari.
Motivi di censura
Sono stabiliti principi fondamentali con un atto diverso dalla legge.
Decisione della Corte
Questione inammissibile
Le clausole di mera autoqualificazione sono prive di reale forze precettiva: in quanto carenti di capacità lesiva, non sono idonee ad arrecare alcun vulnus alle prerogative regionali costituzionalmente garantite.
Motivi di censura
Il divieto di ricorrere a determinate tipologie contrattuali non consente di apprezzare le esigenze delle amministrazioni regionali, sotteso al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, ed è lesivo dell'autonomia regionale costituzionalmente garantita dall'art. 118 Cost.; violazione anche dell'art. 23 Cost., in quanto si attribuisce al regolamento la definizione nel dettaglio dei limiti di un vero e proprio tributo, in assenza di criteri e principi che possano limitare la discrezionalità del ministro.
Decisione della Corte
Questioni inammissibili
Le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato solo per questioni attinenti al riparto delle rispettive competenze legislative; inammissibile per genericità la censura relativa all'art. 118 Cost..
Motivi di censura
Il comma 3, recante la disciplina a regime, detta con norme di dettaglio condizioni e limiti di accesso al mercato finanziario degli enti territoriali, viola la competenza regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3, Cost.).
La previsione di un regolamento ministeriale in una materia di competenza legislativa concorrente viola l'art. 117, comma 6, Cost..
Decisione della Corte
Questioni non fondate
La contrattazione avente ad oggetto i contratti di finanziamento si colloca nella materia del mercato mobiliare. L'attività di organizzazione e gestione dei mercati non è più riconducibile alla nozione di servizio pubblico, ma costituisce un'attività economica esercitata da un soggetto privato, che opera anche senza scopo di lucro.
La disposizione fa emergere la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela del risparmio e mercati finanziari (art. 117, comma 2, lett. e), Cost.): la competenza in materia di mercati finanziari comprende, oltre al mercato bancario e assicurativo, anche quello mobiliare, che identifica il mercato finanziario in senso stretto e comprende tutte le misure legislative volte ad assicurare, sul piano macroeconomico e per fini di uniformità sull'intero territorio nazionale, la stabilità finanziaria dei mercati in cui si svolgono le contrattazioni, nonché la tutela del risparmio.
La disciplina dei derivati finanziari si colloca alla confluenza di un insieme di materie relative «ai mercati finanziari», all'«ordinamento civile» e al «coordinamento della finanza pubblica»: le prime due di competenza esclusiva dello Stato e l'ultima di competenza concorrente. In questi casi la giurisprudenza costituzionale, mancando un meccanismo di composizione delle interferenze previsto dalla Costituzione, utilizza normalmente il criterio della prevalenza, il quale presuppone l'inquadramento nell'ambito materiale cui è riconducibile il nucleo essenziale delle norme censurate (339/2009).
Principale finalità della normativa statale è rappresentata dalla tutela del risparmio e dei mercati finanziari, nonché dalla disciplina di rapporti privatistici e dei connessi rimedi azionabili in caso di violazione delle disposizioni disciplinatrici del settore. Il concorso delle plurime competenze legislative può essere risolto inquadrando la normativa censurata in via prevalente nelle materie dei mercati finanziari e dell'ordinamento civile, di esclusiva spettanza del potere legislativo statale.
Motivi di censura
Il divieto temporaneo di stipulazione dei contratti, previsto dalla norma transitoria di cui al comma 6, consente al regolamento ministeriale di dilazionare nel tempo, senza alcun limite, la possibilità delle Regioni di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati; viola l'art. 119 Cost. che non prevede limitazioni per il ricorso all'indebitamento e anche del principio di leale collaborazione, non essendo intervenuta alcuna consultazione, né diretta né indiretta con le Regioni.
Decisione della Corte
Questioni non fondate
Il divieto temporaneo si giustifica con la necessità di impedire che, mediante la stipulazione di contratti fortemente aleatori, le finanze degli enti siano sottoposte a esposizioni debitorie anche molto gravose; le nozioni di indebitamento e investimento non possono essere determinate a priori in modo univoco; spetta allo Stato definirne il significato, secondo i contesti in rilievo.
Il principio di leale collaborazione risulta rispettato mediante la previsione dell'intesa con la Conferenza permanente.
Dichiarazione:
Dichiara la cessazione della materia del contendere in riferimento alle censure promosse dalla Regione Veneto; non fondate o inammissibili tutte le altre questioni.