Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007) promosso dal TAR Puglia con sei ordinanze di contenuto analogo
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impartisce direttive ai medici, ove essi intendano prescrivere al paziente farmaci inibitori della pompa protonica, tali da rendere, di regola e salvo particolari eccezioni, rimborsabile da parte del servizio sanitario nazionale il solo prezzo minimo di riferimento calcolato in euro 0,90 per dose giornaliera.
Motivi della ordinanza di rimessione
La rimborsabilità dei farmaci inibitori della pompa protonica è stata disposta con legge-provvedimento anziché tramite il provvedimento amministrativo di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. 347/2001, che consente, con provvedimento amministrativo della Regione, di escludere totalmente o parzialmente, la rimborsabilità dei farmaci preventivamente selezionati, a tale scopo, dalla Commissione unica del farmaco, cui è poi subentrata la commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA.
Decisione della Corte
Questione fondata
La giurisprudenza costituzionale ha individuato in materia di rimborsabilità dei farmaci i seguenti quattro passaggi:
- l'erogazione di farmaci rientra nei livelli essenziali di assistenza (ambito di esclusiva competenza statale) il cui godimento è assicurato a tutti in condizione di eguaglianza sul territorio nazionale;
- la legislazione statale assicura a tutti la totale rimborsabilità dei farmaci classificati in classe A del prontuario farmaceutico;
- l'art. 6, comma 2, del d.l. 347/2001 prevede che la totale o parziale esclusione della rimborsabilità dei farmaci di cui al comma 1 è disposta anche con provvedimento amministrativo della Regione;
- operandosi in materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale,
E' costituzionalmente illegittimo l'esercizio del potere legislativo da parte di una Regione in una materia di esclusiva competenza del legislatore statale, in presenza di una disposizione posta da quest'ultimo che permette l'intervento regionale solo a certe condizioni e per mezzo di un provvedimento amministrativo.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera a), della l.r. 39/2006.