Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6 (Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione) e degli articoli 2, commi 1 e 2, e 27 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 in materia di tributi e di assestamento del bilancio di previsione.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2, comma 2, della l.p. 6/2002 disciplina il sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo. Prevede che il Comitato provinciale per le comunicazioni è composto dal presidente e dal vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura, e da quattro componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto.
L'art. 8, comma 3, prevede la possibilità di stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi pubblici, con esclusione di quelli privati.
L'art. 2, comma 1, l.p. 11/2002 prevede la facoltà della Provincia autonoma di Bolzano di stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, comprendendo quelli esteri e non quelli aventi natura privatistica; l'art. 2, comma 2, disciplina il piano provinciale di settore delle infrastrutture di comunicazioni; l'art. 27 prevede che coloro che prestano servizi pubblici essenziali e le organizzazioni di soccorso sono esonerati da alcuni adempimenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimenti rifiuti.
Motivi del ricorso
Il Governo ritiene che l'art. 2, comma 2, della l.p. 6/2002 contrasti con la lettera m) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, in quanto la garanzia del ruolo delle opposizioni consiliari nelle procedure di elezione e la garanzia delle minoranze linguistiche rientrano nell'ambito della legislazione esclusiva dello Stato, e con il comma terzo dell'art. 117, per violazione degli indirizzi generali previsti dall'art. 1 della l. 249/1997 in una materia, l'ordinamento della comunicazione, di legislazione concorrente.
Ritiene che la Provincia autonoma non abbia competenza in materia di servizio radiotelevisivo; ravvisa lesione del principio del pluralismo e inoltre invasione della materia tutela dei diritti civili e sociali di competenza esclusiva dello Stato.
L'art. 8, comma 3, irragionevolmente esclude convenzioni con enti radiotelevisivi privati.
Quanto all'art. 2, comma 1, della l.p. 11/2002, la materia del servizio radiotelevisivo sarebbe estranea alla competenza legislativa provinciale; l'assenza di indicazioni circa la scelta dei contraenti e la determinazione dei corrispettivi potrebbe portare ad alterazioni dei meccanismi della concorrenza in favore di organismi esteri con lesione del pluralismo garantito dall'art. 21 della Costituzione. Incidendo su materia attinente alla struttura democratica dello Stato, vengono investiti i diritti civili e sociali la cui tutela rientra nella legislazione esclusiva dello Stato.
L'art. 2, comma 2, disciplinando il piano provinciale di settore delle infrastrutture di comunicazioni incide sulla materia "pianificazione delle infrastrutture di comunicazione" preclusa alla legislazione provinciale sia dall'art. 117, secondo comma, della Costituzione, sia dallo Statuto, e assegnata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
L'art. 27 della l.p. 11/2002 incide su materia riconducibile alla "tutela dell'ambiente" e quindi sottratta alla legislazione provinciale.
Decisione della Corte
L'art. 2, comma 2, della l.p. 6/2002 è conforme allo Statuto provinciale che vincola la legislazione provinciale a garantire la rappresentanza delle minoranze linguistiche locali, in particolare nell'ambito della composizione degli organi elettivi, assicurando la rappresentanza della minoranza politica e del gruppo linguistico ladino e anche un delicato equilibrio tra maggioranza e opposizione.
La censura relativa all'art. 8, comma 3, è venuta meno in quanto è stata in seguito soppressa la qualifica di "pubblici" dalla norma.
Quanto all'art. 2, comma 1, della l.p. 11/2002, la Corte osserva che la Provincia autonoma ha, in forza del suo Statuto, competenza esclusiva in materia di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali. A questa competenza si è aggiunta con la riforma del Titolo V la competenza concorrente in materia di ordinamento della comunicazione, che non può quindi ritenersi estranea alle competenze provinciali. In relazione alla garanzia del pluralismo, osserva che la normativa prevede la presentazione annuale, da parte del comitato provinciale per le comunicazioni alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di un progetto programmatico delle sue attività.
Quanto all'informazione, precisa che essa è non tanto una materia, quanto una condizione preliminare per l'attuazione dei principi propri dello Stato democratico e che in tale ambito ogni soggetto od organo rappresentativo investito di competenza di natura politica non può risultare estraneo all'impiego dei mezzi di comunicazione di massa (sentenza 96/1996).
Riguardo all'art. 2, comma 2, della l.p. 11/2002 rammenta che l'ordinamento della comunicazione rientra nella competenza legislativa concorrente. Per Statuto la Provincia non può impiantare stazioni radiotelevisive, può però promuovere, attraverso un procedimento concertativo che prevede l'intesa con il Ministro delle comunicazioni ed il parere dei soggetti interessati, la realizzazione di infrastrutture ed impianti comuni per servizi radiotelevisivi pubblici, servizi di comunicazione di pubblico interesse ed emittenti private.
La deroga disposta dall'art. 27 si riferisce ad eventi calamitosi e imprevedibili: riguarda operazioni connesse ad esigenze di protezione civile e si limita ad escludere forme di autorizzazione preventiva o adempimenti possibili riferiti solo ai soggetti che gestiscono quegli interventi: é quindi ragionevole e giustificata.
Dichiarazione:
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'art. 8, comma 3, della l.p. 6/2002; non fondate tutte le altre questioni.