Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 79, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promosso dalla Regione Veneto
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il comma 1-bis dell'art. 79 (Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria) si riferisce alla programmazione delle risorse per la spesa sanitaria per il triennio 2009-2010, e stabilisce che l'accesso da parte delle Regioni alla quota di finanziamento integrativo stabilito per gli anni 2010 e 2011 è subordinato alla stipula di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni da sottoscrivere entro il 31 ottobre 2008. Tale atto, al fine dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, deve recare una riduzione dello standard di posti letto, nonché l'impegno della Regione ad operare ai fini della riduzione delle spese del personale sanitario e attivare, a certe condizioni, forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini.
Motivi di censura
Lesione dell'autonomia finanziaria e amministrativa della Regione; incisione sulla sfera di organizzazione amministrativa regionale relativa all'organizzazione amministrativa; sono imposte prescrizioni di dettaglio nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione dà vita ad una forma di finanziamento integrativo indirizzata a premiare politiche regionali virtuose in relazione all'obiettivo del contenimento della spesa sanitaria. Lo Stato si avvale della propria competenza legislativa a dettare principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
Occorre verificare la preminente finalità di contenimento razionale della spesa e che, nel perseguire tale finalità, il legislatore statale non abbia prodotto norme di dettaglio.
Quanto al primo aspetto, l'obiettivo del legislatore statale non è di regolamentare i profili organizzativi e gestionali del servizio sanitario, affidati all'intesa e alle successive determinazioni delle Regioni, ma di indurre queste ultime ad operare su tale terreno, allo scopo di razionalizzare le voci di spesa, o di introdurre ulteriori forme di finanziamento per farvi fronte.
Sul secondo piano, il meccanismo incentivante si pone a generale presidio della finanza pubblica, non privando le Regioni dello spazio di autonomia necessario per articolare nel dettaglio le misure necessarie per ciascuna di esse.
Sia la riduzione delle spese di personale, sia l'introduzione di forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini sono obiettivi affidati alla più analitica determinazione dei mezzi con cui conseguirli da parte delle Regioni, anzitutto in sede di Conferenza Stato-Regioni, ed in secondo luogo in sede di attuazione, da parte di ciascuna di esse, dell'impegno eventualmente assunto.
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 1-ter dell'art. 79 prevede che il mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 ottobre 2008 comporta il ricorso da parte dello Stato alla procedura prevista dall'art. 1, comma 369, della l. 311/2004 in punto di livelli essenziali di assistenza, con riguardo sia allo standard dei posti letto, sia al contenimento della spesa per il personale.
Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
Nelle more del giudizio, in data 3 dicembre 2009, l'Intesa è stata raggiunta, facendo venire meno per tale parte l'interesse al ricorso.
Dichiarazione:
Dichiara le censure in parte non fondate; in parte dichiara la cessazione della materia del contendere.