Giudizi incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria) promossi dal Tribunale ordinario di Catanzaro, con ordinanza 30 settembre 2008, e dal Consiglio di Stato, con ordinanza 19 marzo 2009
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione prevede, alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale, la decadenza di una serie di nomine di titolari di organi di vertice presso enti regionali, nominati nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione, tra cui anche i direttori generali delle aziende sanitarie e il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Calabria (comma 1); il meccanismo è applicato, in via transitoria, anche alle nomine conferite, rinnovate o comunque rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005, data di elezione del Consiglio regionale che ha approvato la disciplina impugnata (comma 4).
Motivi di censura
Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; delle garanzie per la posizione del direttore generale di ASL; del principio del giusto procedimento.
Decisione della Corte
Questione fondata
Le disposizioni legislative che collegano al rinnovo dell'organo politico l'automatica decadenza di titolari di uffici amministrativi (cd. spoil system) sono compatibili con l'art. 97 Cost. quando si riferiscono a soggetti che sono titolari di organi di vertice dell'amministrazione e devono essere nominati intuitu personae, cioè sulla base di valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico regionale (233/2006).
I meccanismi di c.d. spoils system, ove riferiti a figure dirigenziali non apicali, o a titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l'ordinamento non attribuisce rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo che nomina, si pongono in contrasto con l'art. 97 Cost..
Quanto al requisito dell'apicalità, nell'ordinamento regionale in esame, i rapporti tra direttore generale dell'ASL, quello di Arpacal e l'organo politico risultano mediati da strutture dipendenti dalla Giunta; quanto al requisito della scelta fiduciaria, entrambe le nomine presuppongono una forma di selezione.
Le disposizioni in esame sottopongono all'identico regime di decadenza automatica titolari di organi di vertice nominati intuitu personae dall'organo politico, e soggetti scelti previa selezione avente ad oggetto le loro qualità professionali.
La disposizione viola il principio di buon andamento (art. 97 Cost.) e anche il principio del legittimo affidamento (art. 3 Cost.) che, in virtù dell'atto di nomina, i dirigenti dichiarati decaduti ai sensi della disposizione censurata hanno riposto nella possibilità di portare a termine, nel tempo stabilito dalla legge, le funzioni loro conferite e, quindi, nella stabilità della posizione giuridica acquisita.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 4, della l.r. Calabria 12/2005.