Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 2 e 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il comma 2 dell'art. 28 prevede, tra l'altro, che
Motivi di censura
Violazione delle lettere e) ed s) dell'art. 117, comma 2, Cost.. La normativa statale (d.lgs. 152/2006) stabilisce una riserva di legge statale nella determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, garantendo uguali criteri di partecipazione competitiva su tutto il territorio nazionale finalizzati a promuovere la concorrenza per il mercato, e standard quantitativi e qualitativi della risorsa idrica uniformi su tutto il territorio nazionale finalizzati alla tutela dell'ambiente.
Decisione della Corte
Questione fondata
Attraverso la determinazione della tariffa nell'ambito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela dell'ambiente; la medesima finalità di tutela dell'ambiente viene in rilievo in relazione alla scelta di tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, tra i quali il legislatore ha incluso espressamente quelli ambientali, da recuperare secondo il principio “chi inquina paga” (246/2009). Nella determinazione della tariffa viene in rilievo anche la materia della tutela della concorrenza, in quanto alla sua determinazione provvede l'Autorità d'ambito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio.
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 7 dell'art. 28 prevede che, per le funzioni previste dal medesimo art. 28,
Motivi di censura
La previsione di una componente di costo ulteriore nella determinazione della tariffa per il servizio idrico integrato, determinazione che il d.lgs. 152/2006 riserva alla normativa statale, altera la concorrenza, originando meccanismi competitivi disomogenei sul territorio nazionale, in violazione della lettera e) dell'art. 117, comma 2, Cost., che assegna allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza.
Decisione della Corte
Questione fondata
Il legislatore statale, con la dettagliata disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, persegue l'obiettivo di tutelare l'ambiente e anche di applicare su tutto il territorio nazionale, a tutela della concorrenza, un uniforme regime tariffario (l'art. 154 del d.lgs. 152/2006 elenca minutamente gli elementi della tariffa e demanda ad un decreto del ministro dell'ambiente la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua).
La disposizione in esame, nel prevedere una specifica componente di costo che prescinde dal decreto ministeriale, attribuisce alla tariffa del servizio idrico integrato della sola Regione Emilia-Romagna una struttura del tutto peculiare, potenzialmente idonea ad influire sulla domanda del servizio stesso, così da porla in contrasto con il parametro interposto e con la ratio di garantire la concorrenza anche attraverso l'uniforme individuazione su tutto il territorio dello Stato delle componenti di costo della tariffa.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 28, commi 2 e 7, della l.r. Emilia-Romagna 10/2008.