Sentenza n.27 - deposito 28 2010


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 6-bis, del decreto–legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promosso dalla Regione Liguria


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il comma 6-bis dell'art. 76 (Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio) riduce per ciascuno degli anni da 2009 a 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane, intervenendo prioritariamente su quelle che si trovano ad una altitudine inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare; all'attuazione della disposizione si provvede con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.



 



Motivi di censura

1. La riduzione compromette l'esercizio delle funzioni regionali e non prevede strumenti con i quali si possa rimediare alle funzioni stesse.

2. Irragionevolezza del criterio altimetrico per stabilire modalità e destinatari della riduzione dei trasferimenti.

3. Violazione del principio di leale collaborazione.



 



Decisione della Corte

1. Questione non fondata

Non sono forniti elementi per dimostrare che la riduzione pone le comunità montane nella impossibilità di funzionare; la disciplina delle comunità montane rientra nella competenza residuale regionale: compete, quindi, alle Regioni provvedere al loro funzionamento, unitamente ai comuni, dei quali costituiscono la proiezione; non costituiscono enti necessari; le funzioni da esse esercitate potrebbero essere allocate diversamente; la disposizione costituisce espressione di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

2. Questione fondata

Il legislatore statale può fornire alle Regioni indicatori che devono essere non vincolanti, né dettagliati, né autoapplicativi e che tendono solo a fornire un orientamento di massima (237/2009). La previsione di un criterio altimetrico rigido esorbita dai limiti della competenza statale e viola l'autonomia regionale.

3. Questione fondata

Alle comunità montane è stata attribuita la natura giuridica di ente autonomo; la competenza legislativa in ordine alla loro disciplina spetta alle Regioni, salva la possibilità di ricondurre ai principi di coordinamento della finanza pubblica le norme dettate per il contenimento della spesa pubblica.

Occorre, quindi, il pieno coinvolgimento delle Regioni nella individuazione dei criteri da adottare per la realizzazione della riduzione del fondo da destinare alle comunità montane, esistendo una connessione indissolubile tra i problemi del finanziamento e i problemi della stessa esistenza ed articolazione delle comunità montane.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 6-bis, del d.l. 112/2008 nella parte in cui prevede che “i destinatari della riduzione, prioritariamente, devono essere individuati tra le comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare”, e anche nella parte in cui non prevede che all'adozione del decreto ministeriale si provvede d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.l. 281/1997; non fondata la terza questione.