Sentenza n.21 - deposito 28 2010

Edilizia - sicurezza delle costruzioni


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promosso dalla Regione Emilia-Romagna


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il comma 1 dell'art. 35 (Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici) demanda ad un decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro per la semplificazione normativa, l'emanazione di uno o più decreti volti a disciplinare: il complesso delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici, prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese; la definizione di un sistema di verifiche degli impianti, con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori, garantendo una effettiva sicurezza; la revisione della disciplina sanzionatoria.



Motivi di censura

Lesione della sfera di competenza regionale in materie affidate alla competenza legislativa concorrente (governo del territorio e tutela della salute); la disposizione introdurrebbe una sorta di delegificazione, fatta con decreto ministeriale invece che con regolamento governativo; prevede un regolamento ministeriale in materia di competenza regionale; esclude qualunque forma di coinvolgimento delle Regioni.



Decisione della Corte

Questione non fondata

La disciplina degli impianti relativi ad edifici, quale ne sia la destinazione d'uso, involge l'individuazione dei requisiti essenziali di sicurezza sia in fase di installazione, sia nelle successive fasi di manutenzione e gestione, in modo da assicurare l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti stessi, garantendo la incolumità loro e delle cose. In questo ambito è coinvolta non solo la determinazione dei principi fondamentali, ma anche la regolamentazione tecnica di dettaglio. La disposizione è riconducibile alla materia della sicurezza, che non si esaurisce nell'adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

La disposizione non rientra nella materia del governo del territorio, che comprende gli usi ammissibili del territorio e la localizzazione di impianti o attività, ma non la sicurezza delle costruzioni, e neanche nella materia tutela della salute, pur se questa è dotata oggi di un significato più ampio rispetto alla precedente materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera.

Spetta allo Stato adottare, anche attraverso un regolamento ministeriale, una disciplina applicativa dell'installazione degli impianti all'interno degli edifici.


Dichiarazione:


Dichiara la questione non fondata.