Sentenza n.20 - deposito 28 2010


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promosso dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 2 (Banda larga) detta varie disposizioni in materia di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica; il comma 14, in particolare, prevede che i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, salvo che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui al presente comma non necessitano di autonomo titolo abilitativo.



Motivi di censura

Mancata inclusione delle Regioni tra gli enti il cui patrimonio indisponibile è presidiato dalla clausola di salvaguardia: la legge statale non può prevedere compressioni dei patrimoni delle autonomie territoriali senza il necessario bilanciamento degli interessi in gioco.



Decisione della Corte

Questione fondata

Con riferimento ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza: la norma esclude le Regioni dai soggetti pubblici che possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati. Il trattamento differenziato contrasta con la natura stessa del patrimonio indisponibile, il cui trasferimento allo Stato è stato originato dalla necessità di assicurare alle Regioni la effettiva possibilità di esercitare le loro funzioni.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 14, del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 133/2008, nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio indisponibile delle Regioni tra i beni la cui titolarità legittima l'opposizione alla installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ove tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio; infondate le altre questioni.