Giudizi principali di legittimità costituzionale degli artt. 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promossi dalle Regioni Emilia-Romagna e Calabria
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 6-quater (Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate), al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, dispone la revoca, su indicazione dei ministri competenti, delle assegnazioni operate dal CIPE per il periodo 2000-
Motivi di censura
Il primo periodo del comma 2 non costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica, ma norma di dettaglio, poiché le Regioni non hanno alcun margine di scelta né sulla voce da tagliare né sulle modalità con cui operare i tagli; lede, inoltre, l'autonomia finanziaria regionale vincolando l'uso delle risorse in materie di competenza regionale (sviluppo economico, commercio, artigianato e agricoltura).
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione si inserisce nella manovra finanziaria dettata da esigenze di coordinamento della finanza pubblica, materia di competenza ripartita tra Stato, Regioni e Province autonome, anche se in essa è ravvisabile la materia della perequazione delle risorse finanziarie, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato. A prescindere dal'autoqualificazione, è una norma di principio, non di dettaglio.
Ponendosi l'obiettivo di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale, la norma reperisce risorse dal Fondo per le aree sottoutilizzate, revocando le assegnazioni disposte dal CIPE in un determinato periodo, nel limite delle risorse non impegnate o non programmate alla data del 31 maggio 2008. L'intervento non viola la competenza normativa regionale, appunto perché riguarda somme non ancora utilizzate da tali enti, nella cui disponibilità le risorse sono peraltro destinate a rientrare, sia pure con la nuova programmazione per le finalità indicate e con adeguato coinvolgimento delle Regioni stesse (il comma 2 prevede la previa intesa con la Conferenza permanente).
Contenuto della disposizione censurata
L'art. 6-quinquies istituisce, a decorrere dal'anno 2009, un Fondo per il finanziamento in via prioritaria di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione e le reti strategiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica. Il Fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali (comma 1); si provvede alla ripartizione del Fondo con delibera del CIPE, sentita la Conferenza unificata, fermo restando il vincolo di concentrare nelle Regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 (comma 2).
Costituisce principio fondamentale la concentrazione da parte delle Regioni su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-
Motivi di censura
1. Riguardando interventi in materia infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, la disposizione incide su materie di competenza concorrente, nelle quali la giurisprudenza costituzionale vieta al legislatore statale di prevedere fondi a destinazione vincolata.
2. Violazione del principio di leale collaborazione: per la definizione delle modalità di ripartizione del fondo è previsto un semplice parere e non l'intesa con la Conferenza unificata.
3. Le somme afferiscono a fondi revocati ai ministeri e destinati ad interventi da realizzare nella Regione, da impegnare all'interno di accordi di programma quadro; la retroattività della disposizione non è ragionevole, in quanto essa andrebbe ad incidere su rapporti contrattuali ornai consolidati, in violazione del principio della tutela dell'affidamento nella sicurezza giuridica.
4. Violazione dell'autonomia regionale costituzionalmente garantita, oltre che del principio di leale collaborazione, in quanto si interviene su accordi già conclusi e impegni assunti, sviando fondi ancora legittimamente programmabili e impegnabili, comportando variazioni nel bilancio regionale, che vulnerano l'autonomia amministrativa e finanziaria regionale e la sua capacità di spesa.
Decisione della Corte
Questione non fondata
1. La nozione di infrastrutture si riferisce alle opere finalizzate a realizzare complessi costruttivi destinati ad uso pubblico nei campi più diversi, che incidono senz'altro su materie di competenza legislativa concorrente, ma coinvolgono anche materie di competenza esclusiva dello Stato, come l'ambiente, la sicurezza e la perequazione delle risorse finanziarie.
2. Il comma 2 prevede le modalità di ripartizione del Fondo sentita la Conferenza unificata. L'esigenza di esercizio unitario idonea a giustificare l'affidamento al CIPE della ripartizione del Fondo discende dalla normativa comunitaria, che impone l'intervento statale per una valutazione del contesto generale delle diverse realtà.
La disposizione costituisce norma di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Disponendo la concentrazione, da parte delle Regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse dalla norma stessa indicate, si conforma alle priorità e agli obiettivi stabiliti dalla normativa comunitaria; non impone un vincolo specifico o puntuali modalità di utilizzo, ma lascia alle Regioni adeguati spazi di manovra, avendo riguardo all'ampia nozione di infrastrutture.
3. Non sussiste alcuna violazione del principio di ragionevolezza: la norma dispone la revoca delle assegnazioni nel limite dell'ammontare di risorse non impegnate e non programmate alla data del 31 maggio 2008, quindi di risorse non ancora utilizzate e comunque destinate ad essere sottratte non permanentemente al circuito regionale, ma destinate ad essere nuovamente programmate.
4. Il principio di leale collaborazione non si applica all'attività legislativa.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 6-sexies (Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria) prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri effettui la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei e inseriti nei programmi cofinanziati oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione, individuando le risorse non impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti (comma 1); all'esito della ricognizione,
Motivi di censura
Violazione dell'autonomia finanziaria regionale: la norma tende a deviare i rimborsi dalla naturale destinazione (il bilancio regionale), come stabilito dalla normativa regolamentare comunitaria.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione stabilisce criteri e obiettivi senza imporre vincoli specifici; sono previsti adeguati momenti partecipativi delle Regioni.
Dichiarazione:
Dichiara non fondate tutte le censure.