Giudizi principali di legittimità costituzionale degli artt. 38, comma 3, e 43, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promossi dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 38 (Impresa in un giorno), al comma 3, prevede che, con regolamento di delegificazione adottato su proposta del ministro per lo sviluppo economico e di quello per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, secondo determinati principi e criteri.
Motivi di censura
La disposizione incide sulla disciplina delle attività produttive e viola il principio di leale collaborazione in quanto il coinvolgimento della Conferenza unificata si verifica solo ai fini della acquisizione del parere e non della previa intesa.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione verte nella materia del coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale, di competenza esclusiva statale. La disciplina dello sportello unico per le attività produttive è fondata sulla concentrazione in una sola struttura della responsabilità dell'unico procedimento attraverso cui i soggetti interessati possono ottenere l'insieme dei provvedimenti abilitativi necessari per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, e sull'accesso nello sportello unico a tutte le informazioni da parte dei medesimi soggetti interessati. Identica esigenza è stata avvertita a livello comunitario (cfr. direttiva 2006/123/CE).
La disciplina dello sportello unico persegue una funzione di coordinamento e dà contenuto al precetto sancito dall'art. 41 Cost., che assegna, tra l'altro, alla legge dello Stato, il compito di determinare i controlli opportuni affinché l'iniziativa economica, anche privata, sia coordinata a fini sociali. Le esigenze di raccordo con le istanze regionali sono adeguatamente tutelate dalla acquisizione del parere della Conferenza unificata.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa), comma 1, prevede l'adozione di un decreto ministeriale a contenuto non regolamentare volto a stabilire criteri, condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi funzionali.
Motivi di censura
La disposizione riguarda le imprese in generale, incide quindi su materie attinenti alle attività produttive, di competenza regionale piena; viola il principio di leale collaborazione la previsione del solo parere e non dell'intesa con
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione è riconducibile all'utilizzo di strumenti che esprimono un carattere unitario e risultano finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico; il decreto ministeriale è infatti volto a ridurre squilibri, favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali, e può essere inquadrato nell'ambito delle azioni positive volte a rimuovere gli squilibri economici e sociali, di cui all'art. 119, comma 5, Cost..
Dichiarazione:
Dichiara non fondate entrambe le questioni.