Giudizi principali di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e da 32 a 38-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promossi dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 81 (Settore petrolifero e del gas) prevede: l'istituzione di un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti (comma 29); gli stanziamenti che alimentano il Fondo (comma 30); la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che si trovano in condizioni di maggior disagio, di una "carta-acquisti" finalizzata all'acquisto di determinati tipi di beni e servizi (comma 32); il rinvio ad un successivo decreto della definizione delle modalità attuative delle precedenti disposizioni (comma 33); l'avvio di idonee misure di comunicazione per favorire la diffusione della carta (comma 33-bis); la specificazione degli enti ed amministrazioni dei quali può avvalersi il ministero dell'economia e delle finanze (comma 34); le funzioni di individuazione dei titolari del beneficio e del gestore del servizio integrato di gestione delle "carte-acquisti" (comma 35); oneri informativi a carico di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici (comma 36) e la promozione da parte dello stesso ministero del concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle "carte-acquisti" (comma 37). Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da
Motivi di censura
Violazione della competenza legislativa esclusiva regionale in materia di politiche sociali e anche del principio di leale collaborazione, poiché non è prevista alcuna forma di partecipazione delle Regioni.
Decisione della Corte
Questioni non fondate
Le disposizioni non si limitano alla mera enunciazione del proposito di destinare risorse per una finalità genericamente indicata, ma prevedono una provvidenza a tutela di un diritto sociale e disciplinano nel dettaglio l'attuazione di tale misura. Non attengono alla materia della previdenza sociale e neanche della tutela della salute, ma costituiscono un intervento di politica sociale attinente all'ambito materiale dell'assistenza e dei servizi sociali, oggetto di competenza residuale regionale.
L'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" che devono essere garantiti su tutto il territorio dello Stato si riferisce alla fissazione dei livelli strutturali e qualitativi delle prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti con carattere di generalità a tutti gli aventi diritto. Tale titolo di legittimazione costituisce non una materia, ma una competenza trasversale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore statale deve poter predisporre le misure necessarie per attribuire a tutti i destinatari sull'intero territorio nazionale il godimento di prestazioni garantite come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle.
I commi 34 e
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 38-ter precisa la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica.
Decisione della Corte
Questione inammissibile
Mancanza di argomenti idonei.
Dichiarazione:
Dichiara le questioni non fondate; inammissibile quella relativa al comma 38-ter.