Sentenza n.9 - deposito 14 2010

Ordinamento del personale e degli uffici regionali - accesso


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale)


Contenuto delle disposizioni impugnate


Gli incarichi di direttore regionale possono essere conferiti, nel limite del 30 per cento dei rispettivi posti, a persone esterne all'amministrazione regionale.



 


Motivi del ricorso


Viola l'art. 97 Cost. consentire l'assunzione di un così elevato numero di soggetti estranei all'amministrazione, senza concorso e con contratti a tempo determinato; l'assenza di qualunque elemento esplicativo della necessità di un'eccezione alle disposizioni costituzionali in tema di accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e alla normativa statale fondamentale renderebbe la disposizione impugnata irragionevole e quindi in contrasto con l'art. 3 Cost..



 


Decisione della Corte


Questione fondata

Le deroghe legislative al principio secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, seppure previste dallo stesso art. 97 Cost., sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale. In particolare, deve essere delimitata in modo rigoroso l'area delle eccezioni al concorso. Le deroghe sono legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di pubblico interesse idonee a giustificarle: la deroga deve essere essa stessa funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione (293/2009).

Nel caso in esame, la deroga non è circoscritta a casi nei quali ricorrano specifiche esigenze di interesse pubblico.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, della l.r. Piemonte 23/2008.