Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, e dell'art. 49, comma 1, lettera f), della legge Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 24, comma 2, della l.r. Campania 15/2002 proroga i termini per il recupero delle tasse automobilistiche spettanti alla Regione per l'anno 1999 dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2003; l'art. 49, comma 1, lettera f), prolunga il periodo venatorio dal 31 gennaio al 28 febbraio.
Motivi del ricorso
Secondo il Governo, l'art. 24, comma 2, realizza una discriminazione rispetto alla totalità dei contribuenti in violazione dei principi di coordinamento del sistema tributario. Inoltre, intervenendo sulla disciplina della prescrizione, lede la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia ordinamento civile. L'art. 49 contrasta con il principio primario e prevalente della protezione della fauna, recando un vulnus alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attribuite alla competenza esclusiva dello Stato.
Decisione della Corte
Quanto alla tassa automobilistica regionale, richiama le precedenti sentenze 296 e 297 del 2003: la tassa automobilistica non può definirsi tributo proprio della Regione, in quanto è stata attribuita alle Regioni, ma non istituita dalle Regioni: la sua disciplina rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. Quindi, la norma regionale impugnata, modificando la decorrenza dei termini fissati dalla legislazione statale per il recupero delle tasse automobilistiche, va ad incidere su un profilo che attiene alla certezza del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione e viola la competenza esclusiva dello Stato. Quanto all'ampliamento del periodo venatorio, richiama le sentenze 536/2002 e 226/2003 e ribadisce che la delimitazione temporale del periodo venatorio è volta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, aspetti rientranti nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il cui soddisfacimento rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, e dell'art. 49, comma 1, lettera f), della l.r Campania 15/2002.