Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, comma 3, e 6 della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2, comma 2, disciplina le modalità di presentazione delle liste; l'art. 3, commi 1, 3 e 4, la presentazione delle liste provinciali, e prevedono che i candidati alla Presidenza della Giunta regionale siano collegati a liste o a coalizioni di liste provinciali.
Gli artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, prevedono un premio di maggioranza per le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale.
Motivi di censura
1. Contrasto con l'art. 5 della l. cost. 1/1999 secondo cui, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali, sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali.
2. L'art. 5 della l. cost. 1/1999, che si applica fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti e delle nuove leggi elettorali, non prevede alcun premio di maggioranza.
Alla data di entrata in vigore della legge elettorale, non era ancora stato promulgato il nuovo statuto,
Decisione della Corte
Cessata materia del contendere
I due provvedimenti, legge elettorale e statuto, sono stati istruiti quasi in parallelo e medio tempore la legge elettorale non ha avuto applicazione; l'integrazione tra forma di governo e legge elettorale, voluta dall'art. 5 della l. cost. 1/1999 è stata assicurata dalla contemporanea trattazione dei due disegni di legge e non è inficiata dalla conclusione del procedimento relativo alla legge elettorale con breve anticipo rispetto a quello concernente lo statuto, dovuta a motivi esclusivamente procedurali (la doppia approvazione di quest'ultimo).
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 4, comma 3, dispone che l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza e che, nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e una un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (preferenza di genere).
Motivi di censura
La norma si risolve in una menomazione dell'elettorato attivo e passivo: sotto il primo profilo ravvisa violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la norma introdurrebbe una limitazione disuguagliante nell'espressione del voto per la seconda preferenza, e anche dell'art. 51 Cost. in quanto la norma prevederebbe un limite di accesso legato al sesso, per la seconda preferenza, e quindi un'impropria ragione di ineleggibilità.
Sotto il profilo dell'elettorato passivo, ravvisa contrasto con l'art. 48 Cost., in quanto la limitazione di genere renderebbe il voto non libero.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La doppia preferenza è meramente facoltativa: l'elettore può ben esprimere una sola preferenza; solo se sceglie di avvalersi della facoltà di esprimere una seconda preferenza, la scelta dovrà cadere su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso; se esprime due preferenze per candidati dello stesso sesso, l'invalidità colpirà solo la seconda scelta dell'elettore, ferma restando la prima.
La regola prefigurata rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo impone: l'elettore potrebbe, infatti, ritenere di non avvalersi della possibilità di esprimere la seconda preferenza; esprimendone una sola, può permanere il vecchio squilibrio.
Dichiarazione:
Dichiara la questione non fondata.