Sentenza n.2 - deposito 14 2010


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 65, 69, 73, 79, 80, 81, 82 e 85 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) Premessa La Regione Lazio rientra tra quelle che hanno sottoscritto l'accordo 28 febbraio 2007 per il rientro dai disavanzi nel settore sanitario, impegnandosi a procedere ad una ricognizione delle loro cause e ad elaborare un programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, nella prospettiva di individuare gli interventi necessari al perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. Ritenendo che non siano stati rispettati i termini di detto accordo, il Consiglio dei ministri, dopo avere inutilmente diffidato la Regione ad adottare gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi del piano, si è avvalso dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 4, comma 2, della l. 222/2007 e, con deliberazione 11 luglio 2008, ha nominato il Presidente della Regione commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dal disavanzo regionale nel settore sanitario.


Contenuto delle disposizioni impugnate


1. Il comma 65 prevede che, al fine di dare attuazione agli interventi prioritari posti a base della procedura di commissariamento ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, sono posti in essere gli interventi di cui ai commi da 66 a 72.

2. Il comma 85 prevede che, al fine di salvaguardare l'autonomia regionale, non possono essere apportate modifiche a disposizioni finanziarie, di bilancio e contabili della Regione da parte dei soggetti diversi dal Consiglio regionale, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale.



 


Motivi del ricorso


Le disposizioni si sostanziano nel disconoscimento dello stesso potere sostitutivo, in quanto non contengono alcun riferimento alle competenze e alle funzioni del commissario.



 



Decisione della Corte

1. Questione non fondata

Con riferimento al comma 65, privo di autonomo contenuto precettivo e quindi della capacità di ledere le prerogative del commissario.

2. Questione fondata

Con riferimento al comma 85, nella parte in cui non esclude dall'ambito di operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro. La scelta di riservare esclusivamente agli organi ordinari della Regione le modifiche delle disposizioni finanziarie, di bilancio e contabili, pur quando esse presentino profili di interferenza con l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, si risolve in un obiettivo svuotamento dei poteri del commissario ad acta, e quindi in una violazione dell'art. 120, comma 2, Cost..



Contenuto delle disposizioni impugnate

1. Il comma 69 prevede la individuazione di forme di incentivazione economica per la mobilità volontaria e l'autorizzazione all'attivazione di meccanismi di incentivazione all'esodo per le categorie in esubero.

2. Il comma 73 stabilisce la necessità di un esplicito parere positivo del Presidente della Regione per la pubblicazione di bandi di concorso o di avvisi per l'assunzione di personale a tempo determinato e la instaurazione di rapporti di collaborazione, consulenze e altre tipologie contrattuali.



Motivi di censura

Le disposizioni sono adottate in assenza di qualsiasi coordinamento con i poteri a tal fine attribuiti al nominato commissario, incidendo negativamente sul buon andamento dell'amministrazione; violazione dell'art. 81 Cost., poiché manca qualsiasi previsione dei mezzi per fare fronte alle nuove e maggiori spese a carico del bilancio sanitario regionale, conseguenti all'erogazione di incentivi economici al personale sanitario eccedente.



 



Decisione della Corte

1. Questione fondata

Le misure previste dal comma 69 non sono coerenti con l'obiettivo del rientro dell'equilibrio economico finanziario previsto dall'accordo di cui all'art. 180 della l. 311/2004.

2. Questione non fondata

Con riferimento al comma 73: la successiva l.r. 17/2009 ha sostituito le parole "Presidente della Regione" con le parole "commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario", superando il profilo della sovrapposizione tra le funzioni dell'uno e dell'altro organo.



 



Contenuto delle disposizioni impugnate

I commi da 79 ad 82 prevedono una generalizzata proroga, sino al 30 giugno 2010, dei contratti in vigore delle figure apicali delle aziende sanitarie e della aziende ospedaliere.



 



Motivi di censura

Violazione del principio fondamentale della materia tutela della salute, contenuto nell'art. 4 della l. 222/2007, secondo il quale rientra tra le facoltà del commissario anche proporre alla Regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere.



 



Decisione della Corte

Questione fondata

La proroga si pone in contrasto con quanto stabilito nella deliberazione governativa di commissariamento, oltre che con l'art. 4, comma 2, del d.l. 159/2007, convertito dalla l. 222/2007, che attribuisce al commissario non solo il potere di proporre la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, ma anche quello di motivatamente disporre la sospensione delle funzioni dei direttori generali, facoltà che implica anche quella della loro sostituzione, dovendosi assicurare la continuità nello svolgimento di incarichi che, per il loro carattere apicale, non tollerano vacatio. La disposizione integra una menomazione delle attribuzioni del commissario ad acta.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 69, lettere b) e c), da 79 a 82 e 85 della l.r. Lazio 14/2008; non fondatezza o cessazione della materia del contendere per le altre censure.