Sentenza n.1 - deposito 14 2010

Acque minerali e termali - concessioni


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 10, 44, comma 8, e 45 della legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 33, comma 10, esclude la valutazione di impatto ambientale o la valutazione di incidenza per i rinnovi delle concessioni in attività da almeno cinque anni.



Motivi di censura

Contrasto con la normativa di derivazione comunitaria contenuta nel d.lgs. 152/2006 e anche con l'indirizzo interpretativo seguito dalla Corte di giustizia delle comunità europee.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 45 stabilisce in presenza di quali condizioni i concessionari che hanno effettuato una nuova captazione di acque senza preventiva autorizzazione possono ottenere la sanatoria.



Motivi di censura

L'art. 96 del d.lgs. 152/2006 prevede presupposti diversi per la sanatoria.



Decisione della Corte

Cessazione della materia del contendere

La successiva l.r. 8/2009 ha abrogato entrambe le disposizioni, che non hanno nel frattempo ricevuto concreta attuazione.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 44, comma 8, prevede la proroga di alcuni tipi di concessioni perpetue date senza limite di tempo.



Motivi di censura

L'art. 98 del d.lgs. 152/2006 sancisce il principio della temporaneità delle concessioni, stabilendo comunque la durata massima dei trenta anni.



Decisione della Corte

Questione fondata

Il bene acque minerali e termali va considerato da due distinti punti di vista, quello dell'uso o fruizione, di competenza regionale, e quello della sua tutela, di competenza esclusiva statale. Ricorre quindi un concorso di competenze sullo stesso bene, che riguardano, per quanto attiene alle Regioni, l'utilizzazione del bene e, per quanto attiene allo Stato, la tutela o conservazione del bene stesso.

Il principio di temporaneità delle concessioni di derivazione e la fissazione del loro limite massimo ordinario di durata in trenta anni, senza alcuna proroga per le concessioni perpetue in atto, rappresentano livelli adeguati e non riducibili di tutela ambientale individuati dal legislatore statale, che fungono da limite alla legislazione regionale.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 8, della l.r. Campania 8/2008; la cessazione della materia del contendere con riferimento alle altre questioni.