Sentenza n.341 - deposito 30 2009

Coordinamento della finanza pubblica


Giudizi principali di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 8, 9, 14, 15, primo periodo, 16, 17, 19, 20, lettera b) e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promossi dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Toscana, Valle d'Aosta e Calabria, e nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, modificativo dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promossi dalle Regioni Toscana e Veneto Premessa Le disposizioni censurate si inquadrano nel contesto di una manovra di risanamento della finanza pubblica di ampio respiro, imperniata sull'applicazione di numerose misure di razionalizzazione e contenimento della spesa corrente.


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il comma 8 dell'art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa e abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica) disciplina la destinazione dell'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del d.lgs. 163/2006, recante il Codice dei contratti pubblici, (non superiore al due per cento dell'importo posto a base di una gara di un'opera o di un lavoro) da ripartire, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo e tra i loro collaboratori. La disposizione ha ridotto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale originariamente prevista dal Codice, disponendo che essa deve essere destinata nella misura dello 0,5 per cento alla finalità prevista dal Codice stesso e, nella misura dell'1,5 per cento, versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.



Decisione della Corte

Cessazione della materia del contendere

La disposizione è stata abrogata dal d.l. 162/2008, prima che potesse esplicare alcun effetto, ma disposizione identica è attualmente contenuta nel comma 7-bis.



Contenuto della disposizione impugnata

Il comma 7-bis dell'art. 61 prevede che la percentuale di cui all'art. 92, comma 5, del Codice dei contratti pubblici è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità dalla disposizione medesima indicate, e nella rimanente misura dell'1,5 per cento è versata su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere poi destinata all'apposito fondo statale di cui al comma 17 dell'art. 61. Quest'ultima disposizione esclude l'applicazione agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale o delle Province autonome di Trento o di Bolzano.



Motivi di censura

1. Per il suo carattere dettagliato, la disposizione non può ritenersi espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Se la disposizione dovesse ritenersi applicabile anche agli incentivi corrisposti ai propri dipendenti, interverrebbe nell'ambito materiale della organizzazione amministrativa regionale, riservato alle Regioni.

2. Violazione dell'autonomia finanziaria regionale, in quanto il legislatore statale ha imposto unilateralmente vincoli puntuali alle voci di spesa dei bilanci regionali.



Decisione della Corte

Questione non fondata

Considerato il richiamo al comma 17 contenuto nel comma 7-bis, la disposizione si applica anche agli enti territoriali nella parte in cui prevede la riduzione dal 2 per cento allo 0,5 per cento dell'incentivo che può essere corrisposto ai dipendenti ai sensi dell'art. 92, comma 5, del Codice dei contratti pubblici; non si applica, invece, la parte della disposizione che prevede l'obbligo del versamento su apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Non risultando a carico della Regione l'obbligo di versare allo Stato le somme non più dovute ai dipendenti regionali, non si produce l'effetto lesivo dell'autonomia finanziaria regionale paventato.

La disposizione non incide sulla organizzazione amministrativa regionale: i trattamenti economici incentivanti si riferiscono allo svolgimento di attività disciplinata dal Codice dei contratti pubblici, ricondotte dalla Corte alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale e quindi alla materia dell'ordinamento civile (401/2007).



Contenuto della disposizione impugnata

Il comma 9 dell'art. 61 prevede il versamento su capitolo del bilancio dello Stato del 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale e per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.



Motivi di censura

Lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria regionale.



Decisione della Corte

Questione non fondata

L'obbligo del versamento su capitolo del bilancio dello Stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dall'art. 61, fra le quali sono comprese anche quelle in esame, non si applica agli enti territoriali.



Contenuto della disposizione impugnata

Il comma 17 dell'art. 61 prevede che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al medesimo articolo, escluse quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.



Motivi di censura

La Regione Valle d'Aosta denuncia violazione della propria sfera di autonomia finanziaria e legislativa e dei principi di leale collaborazione e ragionevolezza.



Decisione della Corte

Questione fondata

Lo statuto di autonomia ha attribuito alla Regione Valle d'Aosta potestà legislativa e amministrativa in materia di finanziamento dell'Ateneo, cioè della Università della Valle d'Aosta. La previsione impugnata lede le competenze legislative e amministrative in materia di finanziamento dell'Ateneo in quanto dispone unilateralmente e senza alcuna forma di coinvolgimento regionale l'acquisizione al bilancio statale di somme provenienti dall'applicazione di misure di contenimento che si riferiscono a voci di spesa finanziate anche con risorse poste a carico del bilancio regionale. La norma impugnata lede il principio di leale collaborazione e anche la potestà legislativa in materia di finanziamento dell'Ateneo, attribuita alla Regione Valle d'Aosta da un decreto di attuazione dello statuto, cui la costante giurisprudenza costituzionale riconosce forza prevalente su quella delle leggi ordinarie.



Contenuto delle disposizioni impugnate

Il comma 14 dell'art. 61 prevede una riduzione dei trattamenti economici spettanti a direttori generali, direttori sanitari, direttori amministrativi e collegi sindacali della aziende sanitarie; il comma 15 prevede che, salvo il comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano alle Regioni, alle Province autonome, agli enti di rispettiva competenza del servizio sanitario nazionale e agli enti locali; il comma 16 prevede la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi; il comma 19 prevede l'abolizione per gli anni 2009, 2010 e 2011 della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale; il comma 20, lettera b), prevede che, per coprire gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19, lo Stato incrementi il livello di finanziamento; il comma 21 stabilisce che le Regioni possono decidere di applicare, in luogo della completa adozione delle misure indicate nei commi 14, 16 e 20, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19.



Motivi di censura

Violazione dell'art. 117 Cost.: le disposizioni detterebbero una disciplina puntuale e di dettaglio in ambiti materiali di potestà legislativa concorrente (tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica), nei quali lo Stato può adottare esclusivamente norme di principio; le norme introdurrebbero limiti puntuali a singole voci di spesa e condizionerebbero l'uso delle risorse regionali, imponendo la destinazione dei risparmi conseguiti a copertura dell'abolizione del ticket; scaricando sulle Regioni le conseguenze finanziarie di tale abolizione, inciderebbero negativamente sull'autonomia finanziaria regionale anche sotto il profilo delle entrate, violando anche il principio della corrispondenza fra funzioni e risorse di cui al comma 4 dell'art. 119 Cost..



Decisione della Corte

Questioni non fondate

La disciplina impugnata, in quanto complessivamente rivolta a permettere l'abolizione del ticket individuando le relative modalità di copertura, ha una finalità di coordinamento finanziario in un settore rilevante della spesa pubblica come quello sanitario. Per valutarne la legittimità, occorre verificare se essa si mantiene sul piano delle norme di principio e della indicazione di complessivi obiettivi di riequilibrio finanziario, lasciando alle Regioni sufficienti margini di autonomia.

Le disposizioni censurate lasciano alle Regioni sufficienti margini di scelta; esse non sono tenute ad abolire il ticket: possono decidere di continuare ad applicarlo integralmente, oppure possono decidere di ridurlo, anziché abolirlo, o possono decidere di sostituirlo con «altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente».



Contenuto delle disposizioni impugnate

Il comma 14 dell'art. 61 prevede la riduzione del 20 per cento dell'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008, dei trattamenti economici spettanti a figure apicali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici.

Il comma 15 stabilisce che, fermo restando quanto stabilito dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 61 non si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti del servizio sanitario nazionale e agli enti locali.



Motivi di censura

La Provincia autonoma di Trento denuncia violazione della potestà legislativa esclusiva concorrente in materie di igiene e sanità, compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera, e anche dell'autonomia finanziaria, in quanto la Provincia autonoma provvede al finanziamento della spesa sanitaria sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione costituisce legittimo esercizio del potere dello Stato di dettare i principi fondamentali di coordinamento finanziario. E'diretta a consentire alle Regioni di abolire o ridurre il ticket fissato dal legislatore statale, a condizione che le Regioni stesse concorrano con lo Stato alla copertura dei relativi oneri.

Poiché però la Provincia autonoma di Trento provvede interamente al finanziamento del proprio servizio sanitario provinciale, senza alcun apporto a carico del bilancio statale, lo Stato non ha neanche titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento della spesa sanitaria interamente sostenuta dalla Provincia medesima.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 61, commi 17 e 14, nella parte in cui questo si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano; non fondatezza, inammissibilità o cessazione della materia del contendere in relazione alle altre censure.