Sentenza n.340 - deposito 30 2009


Giudizi principali di legittimità costituzionale dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promossi dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il comma 1 dell'art. 58 (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, comuni e altri enti locali) prevede che, per procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente, con delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, suscettibili di valorizzazione o di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.



Motivi di censura

La previsione dell'approvazione da parte dell'organo di governo viola l'autonomia organizzativa degli enti.



Decisione della Corte

Questione non fondata

L'indicazione costituisce espressione generica, priva dei caratteri di una norma di dettaglio, inidonea a vincolare l'autonomia organizzativa degli enti.



Contenuto della disposizione impugnata

Il comma 2 dell'art. 58 prevede che l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale; la variante non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinati di competenza delle province o delle Regioni.



Motivi di censura

La disposizione costituisce regolamentazione autoapplicativa, lesiva dell'autonomia legislativa regionale; contrasta anche con l'art. 118 Cost., in quanto attribuisce funzioni amministrative direttamente ai comuni, mentre esse dovrebbero essere assegnate con legge regionale, trattandosi di normativa di dettaglio in materia concorrente (governo del territorio) o, al più, residuale (edilizia e urbanistica), regionale.



Decisione della Corte

Questione fondata

Pur essendo presenti anche profili attinenti al coordinamento della finanza pubblica, considerando l'effetto di variante allo strumento urbanistico che assume la delibera di approvazione del piano di valorizzazione e alienazione, nella disposizione assume carattere prevalente la materia concorrente del governo del territorio, nella quale lo Stato può solo fissare i principi fondamentali, spettando alla Regione l'adozione della disciplina di dettaglio.

La disciplina introdotta non è finalizzata a prescrivere criteri e obiettivi, ma si risolve in una normativa dettagliata che non lascia spazi d'intervento al legislatore regionale, ponendosi in contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost.; dalla declaratoria di incostituzionalità rimane esclusa la prima proposizione del comma 2 (comunque non censurata).



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale del'art. 58, comma 2, del d.l. 112/2008, esclusa la proposizione iniziale; non fondate o inammissibili le altre questioni.