Giudizi principali di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, comma 3, e 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promossi dalle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 7 (Strategia energetica nazionale) disciplina la procedura mediante la quale il Governo definisce la strategia energetica nazionale, indicando priorità e misure per il conseguimento degli obiettivi; la proposta è elaborata in accordo con la Conferenza dell'energia e dell'ambiente.
Motivi di censura
Mancata previsione di strumenti di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, o della Conferenza unificata, o delle specificità territoriali.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Occorre distinguere la competenza legislativa concorrente regionale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", dalla più ampia nozione di politica energetica che fa capo esclusivamente allo Stato, in fase di programmazione degli interventi strategici necessari.
Il comma 3 dell'art. 117 comprende sia la nozione di settore energetico di cui alla l. 239/2003, sia la nozione di politica energetica nazionale di cui all'art. 29 del d.lgs. 112/1998.
La disposizione censurata determina finalisticamente, nell'esercizio della competenza statale concernente i principi fondamentali della materia energia, gli obiettivi strategici in campo energetico, nell'esercizio della funzione preliminare di indirizzo, omettendo del tutto la descrizione dell'oggetto delle misure necessarie.
Contenuto della disposizione censurata
L'art. 8 (Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi), comma 3, prevede che il ministero dello sviluppo economico pubblichi l'elenco dei giacimenti di idrocarburi marginali ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso ministero.
Motivi di censura
1. La procedura non prevede l'intesa con
2. Mancata partecipazione regionale alla determinazione del decreto ministeriale.
Decisione della Corte
1. Questione non fondata
La normativa statale prevede che la concessione di coltivazione di giacimento marginale è attribuita con decreto del ministero dello sviluppo economico d'intesa con
2. Questione fondata
Il decreto ministeriale disciplina le modalità con cui devono svolgersi le procedure competitive per l'assegnazione della concessione ad altro titolare. Esso, quindi, interseca, oltre alla materia concorrente dell'energia, anche l'area riservata alla competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza.
Dichiara la parziale illegittimità della disposizione per la mancata previsione di strumenti di leale collaborazione, la cui definizione rimette al legislatore statale.
Contenuto della disposizione censurata
L'art. 10 determina i criteri prioritari di riparto del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca e prevede che il ministero dello sviluppo economico formula i programmi relativi alle infrastrutture nel settore energetico e in quello delle reti di telecomunicazione.
Motivi di censura
Mancata previsione dell'intesa con
Decisione della Corte
Questione fondata
Nella disposizione concorrono competenze regionali e interessi ascrivibili alla sfera esclusiva di competenza statale; non potendosi formulare un giudizio di prevalenza, occorre ricorrere a strumenti di leale collaborazione, che possono assumere la forma di intese o pareri, secondo il maggiore o minore impatto dell'intervento finanziario statale sulle competenze regionali.
Ritiene sufficiente per l'autonomia regionale il parere della Conferenza Stato-Regioni sui programmi predisposti dal ministero dello sviluppo economico.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del d.l. 112/2008 nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del ministero dello sviluppo economico, concernente le modalità delle procedure competitive per l'attribuzione della concessione ad altro titolare; dichiara anche la illegittimità dell'art. 10 nella parte in cui non prevede che il ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi previsti il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281; non fondate le altre questioni.