Sentenza n.334 - deposito 18 2009


Giudizi principali di legittimità costituzionale degli artt. 77-quater, comma 7, e 83, commi 21 e 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promossi dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Sicilia


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 77-quater (Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa), comma 7, prevede che le entrate provenienti direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate direttamente per Regioni, province ed enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.



Motivi di censura

1. Lo statuto speciale della Provincia autonoma di Trento prevede che i versamenti debbano essere disposti dal ministero del tesoro mediante mandato diretto da estinguersi con accredito ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti indicati.

2. Secondo la Regione Sicilia, la disposizione attrae nel sistema di Tesoreria statale anche le entrate connesse alla devoluzione di tributi erariali alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, sottraendo liquidità al sistema regionale.



 



Decisione della Corte

1. Questione fondata

Con riferimento alla Provincia autonoma di Trento: pur essendo principalmente volta a realizzare una riorganizzazione della tesoreria unica statale, la disposizione comporta pur sempre un diverso assetto normativo della finanza provinciale, e avrebbe dovuto essere preceduta dalla modifica della disposizione statutaria.

2. Questione non fondata

La disposizione non incide sull'ammontare delle somme, ma si limita a prevedere, nell'ambito della riorganizzazione del sistema di tesoreria dello Stato, una nuova modalità di accreditamento di somme spettanti alla Regione, senza arrecare alcun pregiudizio alla finanza regionale.



Contenuto delle disposizioni censurate

I commi 21 e 22 dell'art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria) disciplinano le modalità di restituzione delle imposte versate in eccedenza.



Motivi di censura

Le disposizioni statutarie della Regione Sicilia prevedono l'acquisizione da parte della Regione di tali somme.



Decisione della Corte

Questione non fondata

Le disposizioni statutarie non riconoscono alcun diritto sulle somme versate in eccedenza rispetto ai tributi erariali, ma si limitano ad attribuire alle Regioni le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, intendendosi per tali entrate solo i tributi erariali effettivamente dovuti, non certo le somme eccedenti, indebitamente corrisposte dai contribuenti.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 77-quater, comma 7, del d.l. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla l. 133/2008 nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano; non fondate le altre questioni.