Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 22 indica le modalità secondo le quali l'"associazione di rappresentanza" - organismo abilitato allo svolgimento della revisione cooperativa riguardo ai propri aderenti - esegue la revisione incaricando propri revisori, il cui elenco deve essere comunicato alla struttura amministrativa ad ogni variazione; l'art. 23 indica i requisiti necessari affinché il revisore possa essere iscritto nell'elenco medesimo.
Motivi del ricorso
Le disposizioni che individuano e disciplinano la figura professionale del "revisore cooperativo" eccedono i limiti della competenza legislativa regionale esclusiva della Regione speciale in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, e anche della competenza legislativa in tema di professioni, fissati dal 3 comma dell'art. 117 Cost., disposizione applicabile anche alla Regione a statuto speciale in forza dell'art. 10 della l. cost. 3/2001.
Decisione della Corte
Questione fondata
La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale; la istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno già, di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della l.r. Trentino-Alto Adige 5/2008.