Sentenza n.322 - deposito 4 2009


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promosso dalla Regione Emilia-Romagna


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 30 (Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione) stabilisce che, per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee e internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica; le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione (comma 1); la disposizione di cui al comma 1 esprime un principio generale di sussidiarietà orizzontale e attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (comma 2); con regolamento adottato previo parere della Conferenza unificata, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali le disposizioni enunciate operano (comma 3).



 


Motivi del ricorso


La norma riguarderebbe le imprese certificate in generale, quindi le materie del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e le altre di interesse economico, tutte di competenza regionale; i livelli essenziali delle prestazioni incidono infatti normalmente nelle materie regionali; le verifiche sono limitate ai soli aspetti della attualità e della completezza della certificazione, mentre spetterebbe alle Regioni identificare i casi e i motivi per i quali l'autorità pubblica deve intervenire, allo scopo di valutare legittimità e appropriatezza dello svolgimento da parte degli enti certificatori e delle funzioni ad essi attribuite.



 


Decisione della Corte


Questione non fondata

L'espressione "certificazione ambientale" rinvia tra l'altro agli schemi di certificazione ambientale disciplinati dai regolamenti comunitari, i quali hanno configurato strumenti di prevenzione, di miglioramento ambientale e di comunicazione, che, rispettivamente, assicurano alle imprese un vantaggio in termini di credibilità, agevolazioni e semplificazioni, e mirano ad incentivare la presenza sul mercato di prodotti con minore impatto ambientale.

L'espressione "certificazione di qualità" è riferibile alle molteplici forme di attestazione della conformità di un prodotto, servizio o sistema di gestione aziendale a requisiti di qualità di carattere cogente ovvero volontario, che implicano una verifica dell'osservanza di norme o regole tecniche.

La norma mira a realizzare sia la semplificazione degli adempimenti gravanti sulle imprese, strumentali al conseguimento delle certificazioni nella stessa previste, sia la garanzia della verifica della effettiva conformità del prodotto, servizio o sistema di gestione aziendale fornito dalle imprese ai requisiti minimi di qualità fissati da specifiche norme o regole tecniche europee ed internazionali.

La disciplina è riconducibile alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», attribuita dall'art. 117, comma 2, lettera m), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; è quindi corretta, sebbene priva di efficacia vincolante, l'autoqualificazione contenuta nella norma stessa.

Vertendosi nell'ambito di una materia di competenza esclusiva dello Stato, ad esso spetta anche la potestà normativa secondaria, con la conseguenza della attribuzione del potere regolamentare.



 


Dichiarazione:


Dichiara la questione non fondata.