Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Lazio 21 luglio 2008, n. 11 (Disposizioni per l'utilizzo di tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Fine della normativa è favorire l'attività di salvamento svolta con moto d'acqua equipaggiate con dotazioni speciali per il trasporto dei bagnanti (art. 1); specifica attrezzature e accessori delle moto (art. 2); precisa le caratteristiche tecniche della barella quale strumento prioritario di salvataggio (art. 3), l'entità del contributo, le modalità di concessione e di erogazione (art. 6), nonché i soggetti beneficiari (art. 7).
Motivi del ricorso
Le disposizioni disciplinano l'organizzazione amministrativa e tecnica in materia di sicurezza della navigazione marittima e della vita umana in mare, in violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della sicurezza pubblica e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (art. 117, comma 2, lettere h) e g), Cost.).
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione regionale è volta a promuovere, attraverso l'erogazione di contributi, l'utilizzo di moto d'acqua e barelle dotate di determinate caratteristiche.
Tali caratteristiche non costituiscono prescrizioni necessarie in via assoluta (nel senso che nessuna altra moto d'acqua o barella possa essere impiegata), ma condizioni necessarie per ammettere al contributo regionale quanti intendano impiegarle a quello scopo.
Non sussiste lesione della competenza statale esclusiva in materia di sicurezza pubblica o di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici.
Dichiarazione:
Dichiara la questione non fondata.