Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi) convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, promosso dalla Provincia autonoma di Trento.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il comma 1 dell'art. 1 stabilisce che, in attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze, gli impianti che superano o concorrono a superare i limiti e i valori indicati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) sono trasferiti alle Regioni e alle Province autonome nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, disattiva gli impianti fino al trasferimento d'intesa con il Ministero dell'ambiente. Il comma 2 prevede che i soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformità sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e delle comunicazioni, dispone la disattivazione degli impianti.
Motivi del ricorso
La Provincia afferma di essere titolare della competenza normativa ed amministrativa in materia di “delocalizzazione” e di “risanamento di impianti radiotelevisivi”; richiama una serie di disposizioni statutarie che riconoscono competenza legislativa alla Provincia di Trento in materie riguardanti la parità nella Regione Trentino Alto Adige dei diritti dei cittadini.
Decisione della Corte
Nessuna delle materie richiamate si sovrappone direttamente a quella oggetto della normativa statale impugnata, che riguarda la garanzia del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, finalizzati alla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. L'attività di vigilanza nel campo dell'intensità delle emissioni elettromagnetiche è stata assegnata, per lo Stato, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 1, comma 6, lettera a), n. 15, l. 249/1997). Questa competenza è stata ribadita dall'art. 4, comma 1, della legge quadro sulla protezione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 22 febbraio 2001, n. 36, entrata in vigore nelle more della conversione del decreto – legge, che ha confermato la competenza dello Stato in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in materia di protezione dalle emissioni elettromagnetiche. I provvedimenti relativi alla delocalizzazione e al risanamento di impianti radiotelevisivi, di competenza della Provincia, rientrano in questo quadro fortemente caratterizzato in senso unitario. Pur escludendo una vera e propria sovrapposizione, riconosce tuttavia che le competenze statali inevitabilmente finiscono per coinvolgere, almeno quanto agli effetti, competenze statutariamente garantite alla Provincia. Nei casi in cui non è possibile scindere nettamente l'esercizio delle competenze, opera il principio della leale collaborazione: l'ente competente deve individuare forme di esercizio delle funzioni attraverso le quali siano efficacemente rappresentati tutti gli interessi e le posizioni costituzionalmente rilevanti (sentenze 96/2003, 422/2002 e 21/1991, specifica sul ruolo delle autonomie regionali e provinciali ai fini della elaborazione del piano di assegnazione delle radiofrequenze, a norma dell'art. 3, comma 7, della l. 6 agosto 1990 n. 223).
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione.