Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 2, e 73, comma 3, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 19, comma 2, prevede, con riferimento alla realizzazione di parcheggi privati negli edifici di nuova costruzione aventi destinazione residenziale, la formalizzazione dell'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all'unità immobiliare e ne dispone la trascrizione nei registri immobiliari.
L'art. 73, comma 3, prevede che la civica amministrazione può disporre nel regolamento edilizio l'obbligo di subordinare il rilascio del titolo abilitativo al preventivo asservimento a favore del Comune mediante atto da trascrivere nei registri immobiliari.
Motivi del ricorso
Sono introdotte ipotesi di trascrizione non previste dalla legislazione statale (artt. 2643 e 2645 c.c.), alla cui competenza è riservata la pubblicità immobiliare, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
L'assolvimento dell'imposta ipotecaria consequenziale alle nuove ipotesi di trascrizione configurerebbe nuove ipotesi di trascrizione, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e ordinamento civile.
Dichiarazione:
Dichiara le censure non fondate.