Sentenza n.316 - deposito 4 2009


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture)


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il comma 1 dell'art. 18 prevede che, in attesa di un'organica disciplina regionale in materia di tutela della biodiversità, province, comunità montane ed enti gestori delle aree naturali protette predispongono e adottano i piani di gestione previsti dalle misure di conservazione, individuate con deliberazione della Giunta regionale.



Motivi di censura

Difformità dei criteri contenuti nel provvedimento della Giunta rispetto a quelli individuati dal decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; contrasto con la normativa comunitaria in materia di habitat naturali e seminaturali, flora e fauna selvatiche.



Contenuto della disposizione impugnata

Il comma 2 dell'art. 18 attribuisce alla Giunta regionale la definizione delle modalità e procedure per la predisposizione e adozione dei piani di gestione da parte dei soggetti di cui al comma 1, e quelle per l'approvazione dei piani stessi da parte della Regione, l'individuazione degli elaborati, le misure di salvaguardia e gli interventi sostitutivi, ferma restando la disciplina contenuta nel decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 settembre 2002.



Motivi di censura

Mancato rinvio al d.m. 17 ottobre 2007 per quanto concerne le misure di salvaguardia; contrasto con la normativa comunitaria.



Decisione della Corte

Questioni fondate

Entrambe le disposizioni costituiscono attuazione della normativa regionale in materia di protezione ambientale.

La normativa nazionale prevede che Regioni e province autonome possono adottare le discipline di loro competenza sulla base di "criteri minimi uniformi" dettati con d.m. 17 ottobre 2007, vincolante per le Regioni ordinarie (104/2008).

Il comma 1 censurato si riferisce alla deliberazione della Giunta non solo per l'individuazione dei casi in cui la tutela di un sito protetto imponga alle province l'adozione di un piano di gestione, ma anche per l'indicazione delle misure di conservazione indicate dalla deliberazione della Giunta regionale, che però riduce, nel caso concreto, la tutela ambientale delle zone ZPS.

Il mancato richiamo, da parte del comma 2 censurato, del d.m. 17 ottobre 2007 tra i vincoli per l'adozione da parte della Giunta della deliberazione di sua competenza, costituisce lesione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18, commi 1 e 2, della l.r. Veneto 4/2008.