Sentenza n.315 - deposito 4 2009

Regione speciale - tutela dell'ambiente - aria, acqua, rifiuti

Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2 e 5, 15, commi 3, 4 e 6, 16, commi 1, 4, 6 e 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni)

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 14, comma 2, della l.p. 4/2008 modifica la l.p. 8/2002 e provvede a definire le acque reflue urbane.


Motivi di censura
Difformità rispetto alla definizione di acque reflue urbane dettata dall'art. 74 del d.lgs. 152/2006.


Decisione della Corte
Questione inammissibile
La censura è proposta in termini generici.



Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 15, commi 3 e 4, detta disposizioni in materia di autorizzazione ed esercizio degli impianti che producono emissioni in atmosfera e in particolare prevede che la presentazione della domanda di autorizzazione alle emissioni e della relativa documentazione consente l'entrata in esercizio degli impianti.



Motivi di censura
Contrasto con lo statuto di autonomia, con l'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., e con il d.lgs. 152/2006, che prevede la richiesta di autorizzazione per tutti gli impianti che producono emissioni, e una specifica sanzione per chi inizi ad installare o metta in esercizio un impianto o eserciti un'attività in assenza della prescritta autorizzazione.


Decisione della Corte
Questione fondata
La disciplina statale, concernente il rilascio dell'autorizzazione in esame, risponde all'esigenza di articolare unitariamente l'attività secondo principi che assicurino l'osservanza dei criteri stabiliti dalla normativa nazionale e vincola il legislatore regionale. E' illegittima la disposizione che consente al gestore di mettere in esercizio impianti che producono emissioni prima che l'Agenzia provinciale per l'ambiente esegua il collaudo e rilasci l'autorizzazione alle emissioni.


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 15, comma 6, modifica l'art. 7 della l.p. 8/2000 stabilendo che un impianto termico può definirsi civile quando la produzione di calore è prevalentemente destinata al riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.



Motivi di censura
Difformità rispetto alla normativa nazionale che non contempla, per tale tipo di impianti, alcun utilizzo del calore prodotto per fini diversi dal riscaldamento e dalla climatizzazione di ambienti o dal riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.



Decisione della Corte
Questione fondata
La norma provinciale si pone in contrasto con quella statale, in quanto esclude dal regime autorizzatorio di cui all'art. 284 del Codice dell'ambiente non solo gli impianti destinati ai soli usi indicati dall'art. 283 del medesimo Codice, ma anche quelli che, sia pure in misura non prevalente, sono destinati ad usi diversi. Si delinea quindi, in ambito provinciale, per un numero elevato di impianti ricondotti alla categoria degli impianti termici civili, un regime diverso da quello definito dalla legislazione statale, costituito dalla mera denuncia di installazione o modifica, lesivo di quel livello uniforme di tutela assicurato dal legislatore statale mediante la prescrizione della preventiva autorizzazione.



Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 16, comma 1, della l.p. 4/2008, sostituendo la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della l.p. 4/2006, riformula la definizione di "sottoprodotto" stabilendo, in particolare, che la Giunta provinciale definisce i criteri secondo i quali le terre e le rocce da scavo sono considerate come sottoprodotto.


Motivi di censura
Contrasto con la normativa comunitaria e quindi con l'art. 117, comma 1, Cost..



Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione attribuisce alla Giunta provinciale il compito di provvedere alla definizione dei cosiddetti sottoprodotti, senza individuare precisi criteri e vincoli, sottraendo alla nozione di rifiuto taluni residui che, invece, corrispondono alla definizione fornita dalla normativa comunitaria.



Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 16, comma 4, sostituisce la lettera b) del comma 3 dell'art. 19 della l.p. 4/2006, prevedendo l'esonero dall'obbligo di tenuta del formulario di trasporto dei rifiuti per "i trasporti di rifiuti che non eccedono la quantità di 30 chilogrammi o 30 litri al giorno, effettuati dal produttore di rifiuti stessi non a titolo professionale.".



Motivi di censura
Contrasto con la normativa statale e con la normativa comunitaria.



Decisione della Corte
Questione fondata
Contrasto con la normativa statale che esonera dall'obbligo di tenuta del formulario soltanto i produttori di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedono la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, e con la normativa comunitaria, secondo la quale i rifiuti pericolosi, qualora vengano trasferiti, devono essere accompagnati da un formulario di identificazione.



Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 16, comma 6, aggiungendo il comma 3 all'art. 20 della l.p. 4/2006 in materia di Albo nazionale dei gestori ambientali, prevede che la Giunta regionale possa emanare disposizioni per regolamentare l'obbligo e le modalità di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori.



Motivi di censura
L'art. 212 del d.lgs. 152/2006 disciplina in maniera inderogabile le procedure e i termini di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, in attuazione della normativa comunitaria.
Lesione anche della competenza concorrente in materia di professioni, nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale, al quale spetta individuare le figure professionali con i relativi ordinamento didattici e l'istituzione degli albi.


Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione sostituisce alla normativa nazionale l'atto della Giunta, in violazione della competenza statale esclusiva esercitata con l'art. 212 del d.lgs. 152/2006, che ha disciplinato in maniera inderogabile procedure e termini di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, peraltro in adempimento degli obblighi comunitari.



Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 16, comma 7, della l.p. 4/2008, sostituendo l'art. 24 della l.p. 4/2006, in materia di collaudo ed autorizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti, prevede che per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio provinciale 1'interessato, munito di autorizzazione, almeno quindici giorni prima dell'installazione dell'impianto deve comunicare all'Agenzia provinciale le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione stessa e l'ulteriore documentazione richiesta. Decorso questo termine ovvero in presenza del nulla osta dell'Agenzia provinciale l'attività può essere iniziata.


Motivi di censura
Disciplina difforme rispetto a quella statale: l'art. 208 del d.lgs. 152/2006 prevede il termine di sessanta giorni per la comunicazione all'Agenzia provinciale dell'installazione dell'impianto; contrasto con la normativa nazionale vigente, espressione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, e con la normativa comunitaria.


Decisione della Corte
Questione fondata
La norma provinciale impugnata stabilisce un termine per la formazione del silenzio-assenso per l'inizio della campagna di recupero e smaltimento rifiuti assai più breve di quello fissato dal legislatore statale, in evidente violazione di un livello di tutela dell'ambiente uniforme, indicato anche in adempimento di vincoli comunitari.



Contenuto della disposizione impugnata
Art. 14, commi 1 e 5, della l.p. 4/2008, nella parte in cui sostituisce il testo in lingua tedesca delle lettere j) e aa) del comma 1 dell'art. 2 della l.p. 8/2002.



Motivi di censura
Non è riportata la formulazione delle disposizioni in lingua italiana, in violazione dell'art. 99 dello statuto speciale di autonomia (dpr 670/1972) secondo cui la lingua italiana è la lingua ufficiale dello Stato e fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali è prevista la redazione bilingue.


Decisione della Corte
Questione non fondata
La norma impugnata, come tutta la l.p. 4/2008, risulta pubblicata in entrambe le lingue, ivi comprese le modifiche ai testi in tedesco di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 14 impugnato.


Dichiarazione:

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 15, commi 3 e 6, e dell'art. 16, commi 1, 4, 6 e 7 della l.p. Bolzano 4/2008; inammissibili o non fondate le altre questioni.