Sentenza n.314 - deposito 4 2009


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere c), e), e m), della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La lettera c) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 4/2008, sostituendo l'art. 8 della l.r. 4/2007, attribuisce alle province l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero, oltre che di smaltimento, dei rifiuti.



 



Motivi di censura

Contrasto con l'art. 197, comma 1, d.lgs. 152/2006 che consente alle province la individuazione delle zone non idonee ad ospitare tale tipo di impianti, non anche delle zone idonee.



 



Decisione della Corte

Questione non fondata

Anche nel settore dei rifiuti, accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell'ambiente, vengono in rilievo altre materie: la competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato. La localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti sul territorio attiene al governo del territorio.

La disciplina statale, concepita in vista della fissazione di prescrizioni minime di tutela ambientale, differenzia l'attività di smaltimento dei rifiuti, per la quale ritiene necessario individuare anche le zone idonee, da quella di recupero, per la quale la Provincia opera almeno la ricognizione delle zone non idonee. Ciò non toglie che, anche in vista della localizzazione degli impianti di recupero, la provincia possa individuare, nell'ambito del piano regionale, anche le zone idonee ad ospitare tale specifica attività di trattamento dei rifiuti.



Contenuto della disposizione impugnata

La lettera e) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 4/2008 ha abrogato la lettera p) dell'art. 10, comma 2, della l.r. 4/2007, nel senso che il piano regionale di gestione dei rifiuti non deve più contenere le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani.



 



Motivi di censura

La normativa statale inserisce le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, cernita e smaltimento dei rifiuti urbani tra i contenuti obbligatori del piano regionale di gestione dei rifiuti.



 



Decisione della Corte

Questione fondata

L'art. 199, comma 3, lettera m), del d.lgs. 152/2006 si riferisce ad una impostazione unitaria della pianificazione al livello individuato dal legislatore statale, assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale.

La dichiarazione di illegittimità della norma ha l'effetto di ripristinare la lettera p) abrogata.



 



Contenuto della disposizione impugnata

La lettera m) dell'art. 1 del comma 1 della l.r. 4/2008 modifica l'art. 20 della l.r. 4/2007 e prevede come unica modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte della provincia quella dell'affidamento ad un soggetto a totale o prevalente capitale pubblico.



Motivi di censura

Violazione dei principi comunitari sulla concorrenza e sconfinamento nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza.



 



Decisione della Corte

Questione fondata

La restrizione della partecipazione ad una gara ai soli soggetti a partecipazione pubblica lede i principi sulla tutela della concorrenza.

L'art. 202 del d.lgs. 152/2006 dispone che l'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la normativa vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, in conformità ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del d.lgs. 267/2000: quest'ultima norma, che pure consente la gestione dei servizi pubblici locali mediante il ricorso a società partecipate, si propone esplicitamente di disciplinare le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali a tutela della concorrenza, ed è inderogabile.

La competenza statale in materia di tutela della concorrenza ricomprende anche la disciplina delle procedure negoziate. L'indicazione dei presupposti che autorizzano il ricorso a tali procedure si inserisce in un ambito di disciplina unitario finalizzato ad assicurare un sistema di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale.

La stessa qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e l'individuazione dei criteri di ammissione alla gara non può non modellarsi sulle corrispondenti norme del Codice dei contratti pubblici adottato con d.lgs. 163/2006.

Le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella del Codice dei contratti pubblici in relazione agli ambiti di legislazione sui contratti della pubblica amministrazione, riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato in base all'art. 117, comma 2, lettera e), Cost..

La normativa regionale impugnata è illegittima nella parte in cui riserva solo a determinati soggetti la partecipazione alle gare per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, dettando una disciplina difforme da quella nazionale in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all'art. 117, comma 2, lettera e), Cost..

La dichiarazione di illegittimità costituzionale della lettera m) in esame ha l'effetto di ripristinare il precedente testo dell'art. 20, comma 1, della l.r. 4/2007, ferma restando la competenza della provincia nell'affidamento del servizio, individuata quale "autorità d'ambito".



 


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità dell'art. 1, comma 1, lettera e) della l.r. Campania 4/2008 nella parte in cui abroga la lettera p) dell'art. 10, comma 2, della l.r. 4/2007, e anche dell'art. 1, comma 1 lettera m), della medesima l.r. 4/2008; non fondata l'altra questione.