Sentenza n.308 - deposito 20 2009


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promosso dalla Regione Emilia-Romagna


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 4 (Strumenti innovativi di investimento) demanda ad un decreto ministeriale la definizione della disciplina delle modalità di costituzione e funzionamento dei fondi di investimento che possono essere istituiti per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione.



 


Motivi del ricorso


Violazione del principio di leale collaborazione con riferimento all'art. 117, commi 3 e 4, Cost. in quanto, pur incidendo su materie di competenza regionale residuale (industria) o concorrente (sostegno all'innovazione per i settori produttivi), non è prevista l'intesa con la Conferenza unificata nella emanazione del decreto di attuazione.



 


Decisione della Corte


Questione non fondata

La disposizione ha contenuto programmatico: si limita ad indicare la mera possibilità di istituire fondi per lo sviluppo, non predispone effettive risorse finanziarie da impiegare per il raggiungimento delle finalità, indicate, peraltro, in modo estremamente generico.

La mera previsione della possibilità di istituire fondi di investimento per lo sviluppo di iniziative produttive non è idonea a ledere le competenze regionali neppure sotto il profilo della leale collaborazione, potendo la lesione derivare non dalla enunciazione del proposito di destinare risorse per finalità indicate in modo così ampio e generico, ma, eventualmente, dalle norme nelle quali quel proposito si concretizza, per entità delle risorse, per le modalità di intervento e per le materie direttamente e indirettamente implicate da tali interventi.



 


Dichiarazione:


Dichiara non fondata la questione.