Sentenza n.307 - deposito 20 2009

Servizio idrico integrato


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), della legge della Regione Lombardia 8 agosto 2006, n. 18 (Conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”) Premessa Le disposizioni regionali impugnate riguardano il servizio idrico integrato. La relativa disciplina statale è stata dettata, essenzialmente, dal d.lgs. 152/2006, il cui art. 141 evidenzia come lo Stato, per regolare tale oggetto, abbia fatto ricorso a sue competenze esclusive in una pluralità di materie: funzioni fondamentali degli enti locali, concorrenza, tutela dell'ambiente, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Sussiste pertanto un concorso di competenze statali, che vengono esercitate su oggetti diversi, ma per il perseguimento di un unico obiettivo, quello dell'organizzazione del servizio idrico integrato.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 49, comma 1, della l.r. 26/2003, come modificato dalla l.r. 18/2006, dispone che l'Autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando obbligatoriamente l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi. L'obbligo di separazione non si applica all'Autorità dell'ambito della città di Milano.



Motivi di censura

Violazione del principio della unità della gestione delle reti e del servizio previsto dalla disciplina statale; contrasto con l'art. 119 Cost., in quanto la separazione non è avvenuta con il conferimento della proprietà degli impianti, della rete e delle opere ad una società interamente partecipata dai comuni. Lesione del diritto potestativo di gestione diretta, o tramite una società a capitale interamente pubblico, del servizio idrico integrato riconosciuto ai comuni con popolazione fino a mille abitanti ricadenti in comunità montane.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disciplina statale di settore non prevede la possibilità della separazione della gestione della rete idrica da quella di erogazione del servizio idrico, mentre in varie disposizioni del d.lgs. 152/2006 sono riscontrabili elementi normativi nel senso della loro non separabilità.

La due gestioni, delle reti e dell'erogazione, potranno anche essere affidate entrambe a più soggetti coordinati e collegati tra di loro, ma non potranno mai fare capo a due organizzazioni separate e distinte.

Tale principio risulta vincolante per il legislatore regionale, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali dei comuni.

Le competenze comunali in ordine al servizio idrico sia per ragioni storico-normative sia per essenzialità di questo alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali devono essere considerate quali funzioni fondamentali degli enti locali, la cui disciplina è stata affidata alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117 Cost..

Ciò non toglie che la competenza in materia di servizi pubblici locali resti una competenza regionale, la quale risulta in un certo senso limitata dalla competenza statale suddetta, ma può continuare ad essere esercitata negli altri settori, nonché in quello dei servizi fondamentali, purché non sia in contrasto con quanto stabilito dalle leggi statali. La disposizione in esame, ponendo il principio della separazione delle gestioni, viola la competenza statale in materia di funzioni fondamentali dei comuni, laddove consente, ed anzi impone una separazione non coordinata tra la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico integrato.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 49, comma 4, della l.r. 26/2003, come modificato dalla l.r. 18/2006, prevede che l'affidamento dell'erogazione avviene con le modalità della gara pubblica di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000. Nel caso di cui all'art. 47, comma 2, le autorità possono procedere ad affidamenti congiunti per gli interambiti.



Motivi di censura

Escludere che l'affidamento del servizio di erogazione possa avvenire anche secondo le modalità della società a capitale misto pubblico-privato o della società a capitale interamente pubblico viola la disciplina dettata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa in materia di tutela della concorrenza. Contrasta anche con la disciplina di settore, recata dal d.lgs. 152/2006, nella parte in cui questa prevede che l'autorità di ambito aggiudica la gestione del servizio idrico mediante gara e nella parte in cui riconosce ai comuni con popolazione fino a mille abitanti, ricadenti in comunità montane, la facoltà di scegliere la gestione diretta del servizio.



Decisione della Corte

Questione non fondata

Le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono regolate, in via generale, dalla normativa statale emanata nell'esercizio della competenza statale in materia di tutela della concorrenza (272/2004). La regolamentazione di tali modalità non riguarda un dato strutturale del servizio né profili funzionali degli enti locali ad esso interessati (come la precedente questione relativa alla separabilità tra gestione della rete ed erogazione del servizio idrico), ma concerne l'assetto competitivo da dare al mercato di riferimento.

La disciplina statale vigente al momento della proposizione del ricorso (art. 113 d.lgs. 267/2000) prevedeva più forme di affidamento (società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; società a capitale misto pubblico–privato; società a capitale interamente pubblico).

La successiva disciplina recata dall'art. 23-bis del d.l. 112/2008, convertito nella l. 133/2008, ha previsto la necessità della gara pubblica per l'affidamento del servizio pubblico locale a rilevanza economica, limitando, quindi, il ricorso a forme di affidamento differenti.

La disposizione regionale impugnata prevede, con riferimento al solo servizio di erogazione idrica, una disciplina parzialmente differente, consentendo solo l'affidamento mediante gara pubblica, dettando una disciplina più rigorosa di quella posta dallo Stato.

La Costituzione pone il principio, insieme oggettivo e finalistico, della tutela della concorrenza; le norme impugnate, in quanto più rigorose delle norme interposte statali, ed in quanto emanate nell'esercizio di una competenza residuale propria delle Regioni, relativa ai "servizi pubblici locali", non possono essere ritenute in contrasto con la Costituzione.




Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, della l.r. 26/2003, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), della l.r. 18/2006; non fondata la seconda questione.