Sentenza n.298 - deposito 20 2009

Tributi - esenzione ICI


Il testo originario dell'art. 1, in seguito modificato dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 126/2008, prevede: l'esenzione dalla imposta comunale sugli immobili dell'unità immobiliare adibita ad “abitazione principale”; un meccanismo di rimborso della minore imposta percepita dagli enti locali in conseguenza della esenzione; l'abrogazione delle disposizioni che prevedevano, a vario titolo, o la possibilità di determinare aliquote ridotte per l'ICI gravante sulle abitazioni principali o detrazioni d'imposta con riferimento a dette unità immobiliari, o le modalità attuative di dette riduzioni e detrazioni; la sospensione del potere delle Regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il testo originario dell'art. 1, in seguito modificato dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 126/2008, prevede: l'esenzione dalla imposta comunale sugli immobili dell'unità immobiliare adibita ad “abitazione principale”; un meccanismo di rimborso della minore imposta percepita dagli enti locali in conseguenza della esenzione; l'abrogazione delle disposizioni che prevedevano, a vario titolo, o la possibilità di determinare aliquote ridotte per l'ICI gravante sulle abitazioni principali o detrazioni d'imposta con riferimento a dette unità immobiliari, o le modalità attuative di dette riduzioni e detrazioni; la sospensione del potere delle Regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.



 


Motivi del ricorso


1. Violazione dell'art. 119 Cost. sotto il profilo della lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, con conseguente riduzione delle rispettive risorse.

2. Violazione anche del principio di leale collaborazione: la disposizione è introdotta con un decreto-legge, cioè con un provvedimento normativo sottratto alla dialettica istituzionale Stato-Regioni.



 


Decisione della Corte


Questioni non fondate

La disciplina dei tributi appartiene alla competenza legislativa esclusiva statale in quanto essi sono istituiti con legge dello Stato e non delle Regioni. La competenza legislativa può quindi essere esercitata dallo Stato anche per il tramite di norme di dettaglio.

La modificazione di un tributo disposta nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva statale e comportante un minor gettito per le Regioni e gli enti locali non esige di essere accompagnata da misure pienamente compensative per la finanza regionale: non si possono infatti considerare le isolate disposizioni modificative del tributo, ma occorre considerare nel suo complesso la manovra fiscale entro la quale esse trovano collocazione, ben potendosi verificare che, per effetto di plurime disposizioni, il gettito complessivo destinato alla finanza regionale non subisca riduzioni.

A seguito di manovre di finanza pubblica, possono anche determinarsi riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale, rendendo insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione stessa dispone per l'adempimento dei propri compiti.

Per costante orientamento giurisprudenziale, l'esercizio dell'attività legislativa non può essere sottoposto alle procedure di leale collaborazione, a maggior ragione per una fonte come il decreto-legge, la cui adozione è subordinata alla mera occorrenza di «casi straordinari di necessità e d'urgenza”.



 


Dichiarazione:


Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune censure, altre inammissibili o non fondate.