Sentenza n.297 - deposito 20 2009


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 600, e 3, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) promosso dalla Regione Veneto


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il comma 600 dell'art. 2 stabilisce che le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale adottano gli atti di competenza al fine di attuare i princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602.

I commi da 588 a 602 introducono articolate misure di contenimento della spesa in materia di: autovetture di servizio (comma 588), trasmissione documenti attraverso utilizzo della posta elettronica per la comunicazione tra pubbliche amministrazioni (commi 589 e 590), utilizzo dei servizi internet e riduzione dotazioni dei bilanci dei ministeri (commi 591, 592 e 593); adozione di piani triennali per la razionalizzazione dell'utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (commi 594); misure di contenimento della telefonia mobile in uso al personale (comma 595); documentazione a corredo dei piani strumentali di cui al comma 594 (comma 596); relazione a consuntivo annuale, agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente (comma 597); pubblicazione dei piani triennali di cui al comma 594 attraverso siti internet (comma 598); disposizioni sui diritti reali vantati dalle pubbliche amministrazioni (comma 599), riduzione del numero dei componenti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (commi 601 e 602).



Motivi di censura

1. I commi da 594 a 599 si applicano alle Regioni non in via diretta, ma solo in forza del richiamo operato dal comma 600.

2. Violazione della competenza legislativa residuale regionale in materia di «organizzazione amministrativa interna della Regione e degli enti pubblici regionali»; introduzione di limiti puntuali a voci di spesa specificamente individuate.



Decisione della Corte

Questione non fondata

1. I commi da 594 a 599 si riferiscono a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, quindi sia alle amministrazioni dello Stato, sia alle Regioni.

2. I commi 601 e 602, riferendosi al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, non contengono norme applicabili alle Regioni.

Questione fondata

Con riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., per la parte che impone alle Regioni di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 593.

Tali commi, diversamente dai commi da 594 a 599, si riferiscono soltanto all'amministrazione statale e, pertanto, si applicano alle Regioni esclusivamente in forza del comma 600.

In tema di individuazione dei princípi di contenimento della spesa pubblica, le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica a condizione che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente, e che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento degli obiettivi medesimi.

La legge statale può stabilire solo un limite complessivo, lasciando agli enti libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, ma non fissare vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, tali da ledere l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost..

Le disposizioni indicate non individuano un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quale limite complessivo, anche se non generale, della spesa corrente, ma incidono sulle indicate singole voci di spesa, in quanto introducono vincoli puntuali e specifiche modalità di contenimento della spesa medesima, realizzando un'inammissibile ingerenza nell'autonomia finanziaria regionale.



 



Contenuto della disposizione impugnata

Il comma 162 dell'art. 3 stabilisce che le disposizioni della medesima legge «costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali».



 



Motivi di censura

Qualificare una disposizione come norma di coordinamento non è sufficiente perché essa assuma effettivamente tale carattere.



Decisione della Corte

Questione inammissibile

La censura è formulata in modo contraddittorio.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale del comma 600 dell'art. 2 della l. 244/2007, nella parte in cui impone alle Regioni di «attuare i princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» desumibili dai commi da 588 a 593 dello stesso art. 2; non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso comma 600 nella parte in cui impone alle Regioni di “attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica” desumibili dai commi da 594 a 602 dello stesso art. 2; inammissibili le altre questioni.