Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 600, e 3, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) promosso dalla Regione Veneto
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il comma 600 dell'art. 2 stabilisce che le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale adottano gli atti di competenza al fine di attuare i princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da
I commi da
Motivi di censura
1. I commi da
2. Violazione della competenza legislativa residuale regionale in materia di «organizzazione amministrativa interna della Regione e degli enti pubblici regionali»; introduzione di limiti puntuali a voci di spesa specificamente individuate.
Decisione della Corte
Questione non fondata
1. I commi da
2. I commi 601 e 602, riferendosi al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, non contengono norme applicabili alle Regioni.
Questione fondata
Con riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., per la parte che impone alle Regioni di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da
Tali commi, diversamente dai commi da
In tema di individuazione dei princípi di contenimento della spesa pubblica, le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica a condizione che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente, e che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento degli obiettivi medesimi.
La legge statale può stabilire solo un limite complessivo, lasciando agli enti libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, ma non fissare vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, tali da ledere l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost..
Le disposizioni indicate non individuano un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quale limite complessivo, anche se non generale, della spesa corrente, ma incidono sulle indicate singole voci di spesa, in quanto introducono vincoli puntuali e specifiche modalità di contenimento della spesa medesima, realizzando un'inammissibile ingerenza nell'autonomia finanziaria regionale.
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 162 dell'art. 3 stabilisce che le disposizioni della medesima legge «costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali».
Motivi di censura
Qualificare una disposizione come norma di coordinamento non è sufficiente perché essa assuma effettivamente tale carattere.
Decisione della Corte
Questione inammissibile
La censura è formulata in modo contraddittorio.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale del comma 600 dell'art. 2 della l. 244/2007, nella parte in cui impone alle Regioni di «attuare i princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» desumibili dai commi da