Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 8, 14 e 17 della legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 8 prevede che, al di fuori degli accordi tra servizio sanitario regionale e sistema produttivo e distributivo dei farmaci, non è consentito modificare, pur mediante intesa tra le parti, le quote di spettanza previste dalla legge, alle componenti aziende, grossisti e farmacisti per l'erogazione di farmaci di fascia "A" e rinvia a divieti e sanzioni previsti dalla normativa statale.
Motivi di censura
Lesione dell'autonomia negoziale, dell'assetto concorrenziale del commercio dei prodotti farmaceutici e ingiustificata distorsione della concorrenza tra gli operatori pugliesi, i cui accordi incorrerebbero nei divieti imposti dalla legge regionale, e quelli delle altre Regioni, le cui intese sono invece riconosciute in base alla legge nazionale.
Decisione della Corte
Questione fondata
La normativa in materia di prezzo dei farmaci fissa il margine di ricavo dei soggetti della filiera (produttore, grossista, farmacista) sul prezzo dei medicinali di fascia "A", cioè le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale. La definizione delle quote compete al legislatore nazionale. La loro eventuale modifica è implicitamente rimessa all'autonomia contrattuale dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo attraverso convergenti manifestazioni di volontà.
La disposizione ha oltrepassato i confini che presidiano la competenza del legislatore nazionale in materia di ordinamento civile.
Violazione anche della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale, in quanto il legislatore regionale non si limita ad operare un mero rinvio a norme penali di matrice statale, ma sanziona penalmente una condotta (la trasgressione del divieto di modificare le quote di spettanza) che non necessariamente concorre ad integrare gli estremi del reato di comparaggio di cui agli artt. 170 e 172 del r.d. 1265/1934.
Contenuto della disposizione censurata
L'art. 14 prevede che, per i Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti, il numero delle autorizzazioni per le istituzioni di farmacie col criterio demografico è ricalcolato in modo che vi sia una farmacia ogni 3.500 abitanti; i successivi commi recano la disciplina di dettaglio.
Motivi di censura
La normativa statale prevede limiti collegati al criterio numerico della popolazione e alla distanza rispetto agli altri esercizi farmaceutici.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disciplina dell'organizzazione del servizio farmaceutico rientra nella materia concorrente della tutela della salute; in tema di distribuzione territoriale delle farmacie, il legislatore statale ha optato per il criterio del contingentamento.
La normativa statale prevede, infatti, un limite per abitanti (una farmacia ogni 5.000 abitanti), oltre che di distanza, espressivo di un principio fondamentale finalizzato ad assicurare l'ordinata copertura di tutto il territorio nazionale per agevolare la maggiore tutela della salute dei cittadini. L'indirizzo espresso dalla disposizione regionale è incompatibile con quello seguito dal legislatore statale con norma di principio.
Contenuto della disposizione censurata
L'art. 17 dispone che i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e i direttori amministrativi e i direttori sanitari degli IRCCS che abbiano raggiunto i limiti di età nel corso del mandato restano in carica fino alla naturale scadenza che consenta il completamento dello stesso.
Motivi di censura
Contrasto con la normativa nazionale, secondo la quale le funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione statale che fissa al sessantacinquesimo anno di età la cessazione delle funzioni di direttore sanitario e direttore amministrativo riveste natura di principio fondamentale in materia di tutela della salute, che ben si attaglia anche alle figure omologhe dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (422/2006).
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 8, 14 e 17 della l.r. Puglia 19/2008.