Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo contro le leggi Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione); Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti); Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervello tra 0 Hz e 300 GHz); Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
Contenuto delle disposizioni impugnate
Tutte le leggi riguardano la materia dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da impianti fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di trasporto energia. Le leggi delle Regioni Marche ed Umbria riguardano solo gli impianti di telecomunicazione o radiotelevisivi; la legge Regione Campania solo gli elettrodotti; la legge Regione Umbria entrambi i tipi di impianti. Sono stati dedotti ventisei motivi di censura. Vengono richiamati solo quelli che hanno dato luogo a decisione di illegittimità costituzionale. Il comma 4 dell'art. 3 della l.r. Marche 25/2001 demanda ad un atto di Giunta la determinazione delle modalità di attuazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale alle quali devono essere sottoposte le installazioni degli impianti fissi di radiocomunicazione. Il comma 6 dell'art. 3 dispone che, fino alla adozione dei decreti e regolamenti statali previsti dalla l. 36/2001, gli interventi sugli impianti siano attuati in modo da ottenere quale obiettivo di qualità, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, valori di campo elettrico non superiori a 3 Volt/metro. Il comma 3 dell'art. 7 stabilisce che con atto di Giunta siano determinate le distanze minime da rispettare nella installazione degli impianti. Il comma 3 dell'art. 2 della l.r. Campania 13/2001 introduce, con riferimento agli elettrodotti, un valore limite di induzione magnetica in prossimità di determinati edifici ed aree diverso da quello indicato dallo Stato. Il comma 1 dell'art. 3 si riferisce all'adeguamento della pianificazione urbanistica comunale individuando gli elettrodotti che non rispettano i valori limite dell'art. 2, comma 3; il comma 4 prevede che le imprese distributrici di energia elettrica per le reti di tensione superiore a 150 kV attivano la procedura di risanamento secondo le modalità previste dal dpcm 23 aprile 1992. L'art. 7 stabilisce le sanzioni per il superamento dei limiti fissati dalla stessa legge e per la mancata presentazione dei piani di risanamento. L'art. 8 impone l'adeguamento degli elettrodotti autorizzati ma non ancora in esercizio al valore limite di induzione magnetica fissato dall'art. 2, comma 3. L'art. 10, comma 2, della l.r. Puglia 5/2002 estende il divieto di localizzazione degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi alle aree vincolate ai sensi della legge statale sui beni culturali e ambientali (di interesse storico – architettonico, di pregio storico, culturale e testimoniale) e alle fasce di rispetto perimetrale, individuate in base ad una delibera di Giunta, degli immobili protetti (ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido). L'art. 1, comma 2, della l.r. Umbria 9/2002 stabilisce che le finalità della legge sono perseguite anche mediante la individuazione di adeguati limiti di esposizione. L'art. 12, comma 1, dispone la sottoposizione degli impianti di telefonia mobile ad una procedura di verifica attraverso cui la Giunta regionale dichiara la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero di escluderlo. L'art. 13 demanda alla Giunta la definizione di modalità, criteri e procedimenti amministrativi preordinati alla realizzazione, al risanamento e al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e la modifica degli impianti. L'art. 16 demanda a regolamenti di Giunta la definizione in via transitoria delle disposizioni di prima applicazione della legge regionale.
Motivi del ricorso
Il Governo censura l'art. 3, commi 4 e 6, della l.r. Marche 25/2001 in quanto incidenti sulla materia tutela dell'ambiente di competenza esclusiva dello Stato; il parametro della distanza introdotto dall'art. 7, comma 3, è diverso da quelli “di attenzione” la cui determinazione è riservata allo Stato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge quadro 36/2001. Censura la l.r. Campania 13/2001 perché non tiene conto della riserva statale di competenza nel fissare i limiti di esposizione, stabilire i criteri di elaborazione dei piani di risanamento e le modalità di coordinamento delle attività riguardanti più Regioni. Censura che sia previsto un regime sanzionatorio autonomo che non tiene conto di quello previsto dall'art. 15 della legge quadro e osserva che l'obbligo di adeguamento degli elettrodotti di cui all'art. 8 si sovrappone alla normativa contenuta nella legge quadro 36/2001. L'art. 10, comma 2, della l.r. Puglia 5/2002 invade la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale. Riguardo all'art. 1, comma 2, della l.r. Umbria 9/2002, ritiene che non possa ammettersi una tutela differenziata per Regioni attraverso un livello di protezione contro le radiazioni elettromagnetiche diverso, sia pur maggiore, in una Regione rispetto alle altre. Riguardo all'art. 12, ritiene che sia violata la normativa statale e comunitaria sulla valutazione di impatto ambientale, e che andrebbe assicurata la parità di trattamento, che inciderebbe anche sotto il profilo della concorrenza. Quanto all'art. 13, esclude la sussistenza di una competenza regionale e contesta che venga demandata alla Giunta la disciplina dei criteri di localizzazione e di risanamento degli impianti. L'art. 16 contrasta con la disciplina transitoria già prevista dalla legge quadro.
Decisione della Corte
La materia tutela dell'ambiente non è una materia in senso stretto, ma un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e da queste non derogabili. Ciò non esclude che le Regioni possano, nell'esercizio della potestà concorrente, assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale. Le discipline interessate attengono ad ambiti rientranti nella potestà legislativa concorrente (tutela della salute, ordinamento della comunicazione, governo del territorio, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia) nei quali le Regioni sono tenute al rispetto dei (soli) vincoli derivanti dai principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato. La legge quadro sulla protezione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 22 febbraio 2001, n. 36 distingue gli standard di protezione dall'inquinamento elettromagnetico in limiti di esposizione (valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati in nessuna condizione di esposizione), valori di attenzione (valori di campo da non superare negli ambienti abitativi e scolastici a titolo di cautela) e obiettivi di qualità. Questi ultimi si distinguono in due tipi: valori di campo definiti ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione e criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili. Allo Stato spettano le “soglie”, cioè i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità del primo tipo; alle Regioni la disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti. Molte delle censure sollevate attengono ai valori soglia, la cui fissazione è rimessa allo Stato, e richiedono di risolvere il problema se possano le Regioni modificarli fissando valori soglia più bassi. La fissazione dei valori soglia non attiene solo alla materia tutela della salute, ma si riferisce anche alla necessità di consentire la realizzazione degli impianti e reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, che fanno capo alla distribuzione dell'energia e allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione. La fissazione a livello nazionale di valori soglia non derogabili dalle Regioni rappresenta il punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche e di realizzare impianti necessari per il Paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell'energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata al rispetto dei principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato (punto 7 del considerato in diritto). Ritiene fondate le censure relative a quelle disposizioni regionali che fissano valori soglia più bassi (art. 3, comma 6, l.r. Marche; art 2, comma 3, l.r. Campania; art. 1, comma 2, l.r. Umbria; art. 10, comma 1, l.r. Puglia). Ritiene fondate le censure relative agli articoli 3, comma 4, e 7, comma 3, della l.r. Marche 25/2001; 10, comma 2, della l.r. Puglia e 12 e 13 della l.r. Umbria per la indeterminatezza del potere demandato alla Giunta, senza indicazione di alcun criterio da parte della legge, in violazione del principio di legalità sostanziale. L'ampiezza e l'assoluta discrezionalità del potere amministrativo conferito alla Giunta contrastano con i principi di legalità sostanziale e possono pregiudicare l'interesse protetto dalla legislazione nazionale a realizzare reti di telecomunicazione. Ritiene fondata la censura relativa all'art. 7 della l.r. Marche che stabilisce le sanzioni per il superamento dei limiti fissati dalla stessa legge e per la mancata presentazione dei piani di risanamento, in quanto la competenza a fissare le sanzioni per il superamento dei valori limite deve seguire la competenza a fissare i valori medesimi, e quindi spetta allo Stato. Ritiene fondata la censura relativa all'art. 8 della l.r. Campania, in conseguenza della illegittimità dell'art. 2, comma 3, e anche la censura relativa all'art. 16 della l.r. Umbria in quanto la Regione non può, neanche nella fase transitoria, sostituire proprie determinazioni a quelle fissate dallo Stato.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 3, commi 4 e 6; 7, comma 3, della l.r. Marche 25/2001; 2, comma 3; 3, commi 1 e 4; 7 e 8 della l.r. Campania 13/2001; 10, comma 2, della l.r. Puglia 5/2002; 1, commi 2; 2, 12, comma 1, e 16 della l.r. Umbria 9/2002.